Lo scorso 6 novembre è scaduta la prima o unica rata della rottamazione delle cartelle. Non si applica il c.d. lieve inadempimento, cosicché chi ha pagato oltre tale data o lo ha fatto in maniera parziale perde tutti i vantaggi legati alla sanatoria.

Detto ciò, la presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle, ha avuto effetti anche sul c.d. blocco alle compensazioni in F24. 

Tale blocco, fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78. Articolo in base al quale scatta un divieto di compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Si deve trattare di debiti rispetto ai quali è scaduto il termine di pagamento.

Grazie alla domanda di rottamazione delle cartelle laddove il blocco fosse già attivo alla data di presentazione dell’istanza di pace fiscale, lo stesso è sospeso.

Detto ciò, cosa succede rispetto al divieto di compensazione in parola per chi non ha pagato la prima rata della rottamazione?

La rottamazione delle cartelle. Effetto anche sul divieto di compensazione in F24

La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle ha comportato:

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR 602/1973) e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008);
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della sanatoria delle cartelle, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Blocco alla compensazione in F24. Cosa succede a chi non ha pagato la rottamazione?

Con la sola presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle, come da riposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello 913-844/2018, il contribuente con debiti iscritti a ruolo scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, può riprendere a compensare i propri crediti in F24.

Nei fatti,  il blocco è venuto meno con la presentazione dell’istanza di rottamazione-quater entro lo scorso 30 giugno 2023.

Attenzione però, si tratta di una semplice sospensione del divieto di compensazione legato alla presentazione dell’istanza.

Infatti, laddove il contribuente non ha pagato la prima rata della sanatoria entro lo scorso 6 novembre  il divieto di compensazione ritorna pienamente operativo. Anche rispetto alle compensazioni effettuate nel periodo 1° luglio (o dal momento della presentazione dell’istanza)-6 novembre.

Inoltre, se una volta pagata la prima rata, non sono versate le altre,  le compensazioni orizzontali poste in essere in pendenza di sanatoria sono considerate in violazione del divieto in esame. Da qui il Fisco potrebbe irrogare la sanzione del 50 per cento dei debiti iscritti a ruolo anche per le pregresse compensazioni.

Riassumendo…

  • La presentazione della rottamazione delle cartelle ha sospeso il divieto di compensazione in F24;
  • l’eventuale omesso pagamento delle rate porta al ripristino del blocco alle compensazioni orizzontali;
  • le compensazioni effettuate in pendenza di sanatoria, poi decaduta sono sanzionabili.