Fino al 30 dicembre 1999 bestemmiare in pubblico rappresentava un reato, ma con la depenalizzazione portata dal dl 55 del 1999 la bestemmia non ha più rilevanza penale, pur restando un comportamento deprecabile.

La bestemmia, infatti risulta ancora essere blasfemia e il codice penale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che utilizzano invettive o parole oltraggiose contro le divinità.

Tale sanzione è compresa tra 51 e 309 euro e vuole garantire il rispetto delle regole civili.

La bestemmia, però, per essere sanzionabile deve essere pronunciata in pubblico e non importa contro quale dio sia rivolta.

In pratica, quindi, non è sanzionabile soltanto la bestemmia rivolta alla dività venerata dalla religione di Stato. La sanzione amministrativa, quindi, non viene applicata soltanto per le offese arrecate al Dio cattolico ma anche  a quelle arrecate alle dività di altri credi religiosi e a quelle contro i defunti.

Attenzione, al riguardo non si fa menzione della Madonna, invocare il suo nome o bestemmiarla non è sanzionabile poichè non è vista come una divinità e quindi il suo oltraggio non è, formalmente, una bestemmia. Non vengono considerati divinità neanche i profeti e i santi quindi prendersela con loro non porta a nessuna sanzione amministrativa anche se, non è tra le cose più eleganti invocarli invano.