Lavoratori di aziende in crisi, che non sono destinatari della Cig, a sostegno il Fis –  Fondo di integrazione salariale, con due opportunità: assegno ordinario e assegno solidarietà.
Il Fis interviene sui datori di lavoro che appartengono ai comparti in cui non sono costituiti fondi di solidarietà bilaterale e che occupano più di 5 dipendenti.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dall’art.

26 del DLgs. 148/2015, quantificato ad oggi nella misura del 5,84%.

Aziende in crisi: beneficiari del Fondo di integrazione salariale

Il Fondo di integrazione salariale amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e garantendo loro l’assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario.

Ecco come effettuare la presentazione delle domande per accedere al Fondo di integrazione salariale

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, intervenuti nel periodo neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni, è la data del 4 febbraio.

La procedura di presentazione delle domande di accesso è unica e vale sia per le richieste di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. Le domande degli assegni di solidarietà ed ordinario vanno presentate alla sede INPS ove è ubicata l’unità produttiva interessata.

E’ possibile reperire il format della domanda accedendo al sito www.inps.it, nei “Servizi Online” accessibili tramite codice fiscale e PIN, per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, selezionando le opzioni “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà’.

L’azienda in crisi, al momento della presentazione, una volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare:

  • il tipo di prestazione;
  • il periodo;
  • il numero dei lavoratori interessati;
  • le ore di sospensione o di riduzione di attività lavorativa.

Alla domanda  andranno allegati:

  • in caso di assegno di solidarietà, l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
  • in caso di assegno ordinario, la comunicazione ex art. 14, comma 1 del DLgs. 148/2015 dell’azienda alle rappresentanze sindacali o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale. Andrà allegato anche l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, con dettagliata indicazione della qualifica, orario di lavoro, ecc.

Una volta completata l’acquisizione ed effettuato l’invio, la domanda verrà protocollata con successiva possibilità di stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi. La stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dalle aziende in crisi, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.