Il decreto Rilancio, in riferimento a determinati atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, ha previsto che gli stessi sono emessi entro il 31 dicembre 2020. La  notifica al contribuente è effettuata tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

 

Pur non essendo considerato un vero e proprio atto impositivo, la deroga citata opera anche per i c.d avvisi bonari. Salvo i casi di indifferibilità e di urgenza.

 

La proroga, dunque, riguarda tutti gli atti e le imposte per le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

La proroga dei termini nel decreto rilancio

L’art.157 del D.L 34/2020, c.d. decreto Rilancio, proroga i termini decadenziali di emissione di determinati atti con scadenza  tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. La proroga riguarda gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.

 

A tal proposito, la loro emissione deve avvenire:

 

  • entro il 31 dicembre 2020,
  • con notifica al contribuente da effettuare  tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

 

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

 

L’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata:

 

  • anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate,
  • compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

 

Inoltre, per gli atti sopra citati,  i cui termini decadenziali non scadono entro il 31 dicembre 2020, gli uffici possono  svolgere quest’anno le relative attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti.

 

A meno che abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza,  escludendo le fattispecie per le quali è necessario o opportuna l’attivazione del contraddittorio.

La sospensione per gli avvisi bonari

La sospensione dei termini fin quai analizzata, riguarda altresì  gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti entro il 31 dicembre 2020:

  1. avvisi bonari da controlli formali o automatici delle dichiarazioni  dei redditi (art.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973);
  2. avvisi bonari di cui all’articolo 54-bis del D.
    P.R. n. 633 del 1972 (Liquidazione dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni);
  3. inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del decreto-legge n. 78 del 2010
  4. atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  5. atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all’articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna
  6. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.

In tale caso la notifica deve essere effettuata:

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,
  • salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

 

Dunque, l’avviso bonario, pur non essendo considerato un vero e proprio atto impositivo (non è impugnabile) rientra nelle previsioni di deroga del decreto rilancio.

 

Cosa si intende per indiferribilità e urgenza?

 

Nella già citata, circolare n°25/e, l’Agenzia ha chiarito che le caratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscontrabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comunicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione.

Rischiando di compromettere il recupero delle somme dovute.

Ammessa la notifica degli atti se funzionali al versamento

Come da circolare, Agenzia delle entrate,  n° 25/e,  la disposizione di cui all’articolo 157 fa salvi i casi in cui

 

  • l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento,
  • come nel caso della liquidazione d’ufficio delle imposte da versare a seguito della presentazione di una istanza del contribuente per la revoca della dichiarazione di intenti espressa in atto ai fini dell’agevolazione prima casa.

 

Presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini di decadenza.

 

A tal proposito,  per fruire dell’agevolazione “prima casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni, entro 18 mesi, ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo. In questo ultimo caso, l’acquirente deve rendere la dichiarazione di intento nell’atto di acquisto.

 

Il mancato trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta, quindi, la perdita dell’agevolazione 1° casa.

 

L’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato. Istanza con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

 

L’agenzia delle entrate procede all’emissione di apposita avviso di liquidazione per richiedere le somme oggetto di ricalcolo.

 

In tali casi non operano le previsioni di proroga di cui al decreto rilancio.