Sono soggette ad imposta di bollo da 16 euro le istanze e autorizzazioni al trasporto funebre? Si tratta della domanda sottoposta all’Agenzia delle Entrate da un Comune.

In dettaglio, l’ente locale faceva presente all’Amministrazione finanziaria che la propria Regione, con apposita norma, stabilisce che “Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli”.

Poiché la normativa nazionale stabilisce, invece, a tal proposito l’imposizione fiscale, il Comune, dunque, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale deve essere il corretto trattamento da applicare e se può essere valida la deroga regionale alla normativa nazionale.

Autorizzazioni al trasporto funebre: il legislatore prevede l’imposta di bollo

Le Entrate per rispondere al quesito (Risposta n. 603 del 17 dicembre 2020), richiamano la previsione legislativa contenuta all’art. 3 della Tariffa Parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, dove si stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta, nella misura di euro 16 per ogni foglio

“per le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

In maniera coordinata, il successivo articolo 4 della medesima Tariffa, dispone l’assoggettamento ad imposta di bollo, sempre nella misura di euro 16 per ogni foglio, anche per gli

“atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Sulla base di ciò, dunque, la normativa nazionale assoggetta, ad imposta di bollo di 16 euro (per foglio) le istanze e le successive autorizzazioni al trasporto salme.

La materia tributaria è dello Stato: la deroga regionale è limitata

In merito alla possibilità della Regione di derogare, con apposita legge, alla normativa nazionale, l’Amministrazione finanziaria fa presente che l’art. 117 della Costituzione italiana non contempla questa materia (ossia quella tributaria) tra quella derogabili, riservandola, invece, esclusivamente nelle mani dello Stato.

Spetta, invece, alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

In conclusione, sulle istanze e autorizzazioni comunali al trasporto funebre si applichi l’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio, anche se c’è una legge regionale che ne stabilisce l’esonero.

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