L’acquisto di un veicolo può rappresentare una necessità fondamentale per molte persone con disabilità, permettendo loro di migliorare significativamente la qualità della vita grazie a una maggiore mobilità. In Italia, la legge prevede specifiche agevolazioni fiscali per supportare l’acquisto di auto da parte di persone disabili, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati.

Le agevolazioni fiscali sono riservate ai soggetti disabili titolari della legge 104, includendo una varietà di condizioni quali non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale che ricevono l’indennità di accompagnamento, individui con gravi limitazioni nella capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, e persone con capacità motorie ridotte o impedite.

Attenzione alla cilindrata del veicolo

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto per disabili (tra cui anche l’esenzione bollo auto disabili) rappresentano una misura importante che contribuisce a migliorare l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità in Italia. È essenziale che i potenziali beneficiari siano informati su come e chi può accedere a questi vantaggi, così come delle responsabilità legate al mantenimento delle agevolazioni. Con la giusta informazione e pianificazione, l’acquisto di un veicolo adattato non solo è economicamente vantaggioso ma rappresenta un investimento cruciale per la qualità della vita.

Una delle agevolazioni più significative è la possibilità di beneficiare di un’aliquota IVA agevolata al 4%, anziché il normale 22%. Questo vantaggio fiscale è applicabile sia quando l’acquisto dell’auto viene effettuato direttamente dalla persona con disabilità sia quando viene fatto da un familiare su cui il disabile è fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda i tipi di veicoli che rientrano in questa agevolazione, sono inclusi quelli

  • con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici per motori a benzina o ibridi
  • con cilindrata, fino a 2800 centimetri cubici per motori diesel o ibridi
  • e quelli con potenza fino a 150 kW per i motori elettrici.

IVA 4% sull’auto del disabile: il divieto di vendita

È importante notare che per mantenere le agevolazioni fiscali, il veicolo acquistato non deve essere trasferito, sia a titolo oneroso che gratuito, prima di due anni dall’acquisto.

Questo è stabilito dall’articolo 1 (comma 37) della legge n. 296/2006 (vedi anche guida agevolazioni disabili Agenzia Entrate). Se il veicolo viene trasferito prima di questo termine, è necessario restituire la differenza tra l’imposta dovuta senza agevolazioni e quella effettivamente pagata.

Tuttavia, esiste un’eccezione a questa regola. Se la persona con disabilità necessita di cambiare veicolo a causa di nuove esigenze legate al proprio handicap e intende acquistarne un altro con differenti adattamenti, il trasferimento è permesso. In questo caso, però, non sarà possibile beneficiare di nuove agevolazioni fiscali per il nuovo acquisto prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente.

Un’altra eccezione riguarda i casi di eredità. Se un veicolo acquistato con agevolazioni viene ereditato e rivenduto prima di due anni, il nuovo proprietario non è tenuto alla restituzione.

Riassumendo

  • è prevista agevolazione IVA al 4% per l’auto del disabile titolari dell’articolo 104 o familiari che hanno disabili fiscalmente a carico.
  • l’agevolazione è applicabile a veicoli con specifici limiti di cilindrata e potenza, sia benzina, diesel che elettrici.
  • il veicolo non deve essere trasferito per due anni dall’acquisto per mantenere l’agevolazione.
  • il trasferimento anticipato comporta il rimborso della differenza tra l’imposta standard e quella agevolata.
  • sono previste eccezioni al trasferimento anticipato per necessità di adattamenti diversi dovuti al cambiamento della disabilità.
  • in caso di veicolo ereditato è consente vendita entro due anni senza obbligo di restituzione delle agevolazioni.