L’agevolazione fiscale concessa all’associazione professionale che ha sede legale e svolge l’attività nella ZFU (Zona Franca Urbana istituita nelle regioni del Centro Italia dopo gli eventi sismici del 2016), può tradursi – nel limite del reddito (di lavoro autonomo) attribuito per trasparenza – in un beneficio fruibile dai singoli soci, in virtù dell’equiparazione delle “associazioni” alle società semplici operata dall’art. 5 del TUIR. L’agevolazione fruita da tutti gli associati (come risparmio d’imposta) non potrà, comunque, superare l’ammontare concesso all’associazione beneficiaria a seguito di istanza al Ministero dello sviluppo economico.

Si tratta dell’espresso chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 151/E del 27 maggio 2020 in merito ad istanza di interpello fatta da un’associazione professionale (di avvocati) beneficiari della suddetta agevolazione. L’associazione, dunque, ha domandato all’Amministrazione se “le agevolazioni concesse dal Mise possano essere utilizzate anche dai singoli soci” dello Studio associato e, quindi, se l’importo delle esenzioni dal pagamento delle imposte riconosciuto all’associazione possa essere utilizzato anche dai soci della stessa a scomputo delle proprie imposte”.

Le agevolazioni per la ZFU

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa di riferimento, ricordando che la ZFU è stata istituita con l’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 e successive modificazioni e comprende i Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

L’agevolazione prevede che le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della predetta ZFU e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
  • esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Le esenzioni di cui ai precedenti punti spettano, altresì alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.

La ratio dell’orientamento di prassi

Le menzionate agevolazioni fiscali sono state poi estese per i professionisti relativamente ai periodi di imposta 2019 e 2020 (art. 22-bis, comma 1, lettera b.  decreto-legge. n. 32 del 2019).

L’Agenzia delle Entrate, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, ritiene applicabile, dunque, la normativa contenuta al già citato art. 5 del TUIR dove, al comma 1 è detto che “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”(si tratta del c.d. principio di trasparenza fiscale). Al successivo comma 3 poi è detto che “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici”.

Inoltra, l’Amministrazione richiama (e ritiene applicabile) anche il chiarimento fornito con la Circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 in cui con riferimento ad analoghe agevolazioni previste per la Zona franca urbana de L’Aquila, è stato precisato che per le società di persone e le società di capitali trasparenti, la società è tenuta a determinare, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso per trasparenza a ciascun socio, secondo i criteri di ripartizione previsti dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. “Da ciò consegue che l’esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali trasparenti si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria”.