Nel periodo di emergenza nazionale da Covid-19 le raccomandazioni maggiori sono quelle di evitare contatti ravvicinati e di mantenere la distanza di un metro. Per alcuni settori, ossia quelli in cui non è possibile, seppure adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, garantire il rispetto di tali raccomandazione, il legislatore (DPCM 11 marzo 2020) ne ha disposto la chiusura almeno fino al 25 marzo prossimo (bar, ristoranti, teatri, ecc.). Per altri settori sono state, invece, adottate misure meno restrittive o quanto meno disposizioni idonee ad evitare contatti, tra queste da ultimo ve ne è una che interessa i patronati e contenuta nel Decreto – Legge n.

18 del 2020 (decreto Cura Italia). E’ stabilito che questi, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, possono acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale.

Apertura al pubblico ridotta

Oltre a quanto anzidetto, è data loro possibilità di approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico. Inoltre, in considerazione della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dei cittadini, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza (smart working). Infine, è stato previsto che possono slittare al 30 giugno 2020 il termine entro cui comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero. Ciò in deroga ai termini previsti alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.

152, ai sensi del quale gli enti di patronato devono effettuare le citate comunicazioni rispettivamente entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed entro il 30 aprile di ciascun anno.