Con l’introduzione dell’assegno unico universale, i genitori dei figli a carico potranno continuare a scaricare le spese sostenute nell’interesse dei figli?

Si pensi alle spese sanitarie, scolastiche, per l’attività sportive ecc.

Ecco come comportarsi dal 1° marzo in avanti.

L’Assegno unico universale

A partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico, ex D.lgs 230/2021,  sostituisce: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Rimane attivo il c.d bonus nido.

L’assegno unico è riconosciuto ai genitori:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta’, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

Soffermandoci sulle detrazioni per figli a carico, a far data dal 1° marzo 20222:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Confermate le detrazioni e le deduzioni per i figli a carico

In base a quanto detto sopra, a partire dal 1° marzo,  per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali (4.000 euro/2840,51) che, quindi, sono fiscalmente a carico,  non spettano più le detrazioni per figli a carico, ex art 12 del DPR 917/86, TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia).

Tuttavia, come confermato nella circolare n°4/E dell’Agenzia delle entrate:

  • continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR (spese sanitarie, universitarie, ecc);
  • per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare;
  • con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere comprese le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui all’articolo 12 del TUIR.

Le indicazioni per i sostituti d’imposta

Il sostituto d’imposta dovrà computare le detrazioni per carichi di famiglia:

  • applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 del TUIR nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e
  • per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del d.lgs. n. 230 del 2021.

Ad ogni modo, nella circolare n°4/E l’Agenzia delle entrate evidenzia come l’effettiva spettanza delle suddette detrazioni andrà verificata a posteriori. In occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.