Il DL 73/2022, c.d. decreto semplificazioni, ha rivisto in aumento gli importi riconosciuti a titolo di assegno unico, spettanti in favore dei figli disabili maggiorenni, a questo link sono disponibili tutti i precedenti chiarimenti sui figli disabili. Lo stesso decreto ha introdotto nuove regole per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

L’assegno unico è stata la grande novità dello scorso anno. Infatti, l’assegno unico ha sostituito in un solo colpo: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Rimane attivo il c.d bonus nido. La domanda per beneficiare dell’Assegno è annuale. Riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Sulle novità del decreto semplificazioni, si è soffermata l’INPS con il messaggio n° 3518 del 27 settembre.

Le novità di cui al decreto semplificazioni, avranno effetto sugli importi riconosciuti nell’anno 2022 (1° marzo 2022-28 febbraio 2023).

Le novità del DL semplificazioni e i chiarimenti INPS

Come detto in premessa, l’INPS si è soffermata sulle novità di cui al decreto semplificazioni.

Decreto che, in primis, ha rivisto in aumento gli importi riconosciuti a titolo di assegno unico, spettanti in favore dei figli disabili maggiorenni.

In particolare per tale categoria di beneficiari dell’assegno unico, il decreto semplificazioni ha previsto che i figli maggiorenni disabili senza limiti di età siano equiparati ai figli minorenni. Mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

Come riportato nel messaggio n° 3518, nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni, mentre:

  • per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

Quando si prenderà in più?

In termini più pratici,  per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023:

  • i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro),
  • a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.