L’assegno unico e universale sui figli a carico è una misura che ha rivoluzionato il sistema del sostegno alle famiglie con prole. Una rivoluzione vera e propria, dal momento che si è passati da Assegni per il nucleo familiare (ANF) e detrazioni per i carichi di famiglia, all’assegno universale. Le criticità di una misura così particolare, ma che è omnicomprensiva e soprattutto unica, si manifestano quando nella famiglia c’è qualche situazione fuori norma, se così si possono considerare situazioni di separazione e divorzio.

Casi assai diffusi nelle famiglie quelle dei genitori che si separano. E sull’assegno unico i dubbi relativi al diritto all’assegno sono molteplici. Uno di questi lo espone una lettrice, che però fa riferimento non al diritto a fruire dell’assegno, bensì all’ISEE da utilizzare.  

Buonasera, mi chiamo Lucia e sono madre di una bambina di 8 anni. Io e mio marito ci siamo lasciati quest‘anno. Fino a quando stavamo insieme, l’assegno unico è stato percepito regolarmente, ovvero abbiamo scelto di lasciarlo al 100% a me, di comune accordo tra di noi, e così abbiamo riportato la decisione sulla domanda per il beneficio. Nulla di strano perché anche quando erano in vigore gli ANF, li ho sempre presi io sulla mia busta paga. Adesso che siamo separati, cosa devo fare con l’assegno unico? Cambia qualcosa o resta tutto immutato? Mi riferisco all’ISEE che dovrei rinnovare nel 2023. Come devo fare adesso che sicuramente faremo ISEE separati io e il mio ex?”

Quale ISEE è quello buono per l’assegno unico con genitori separati? 

L’assegno unico è una misura che nasce a tutela dei figli e non dei genitori. Sbagliato interpretarlo come uno strumento che serve al genitore come arrotondamento del proprio stipendio o come un semplice sussidio. Infatti a partire dall’età di 18 anni un figlio può anche incassare da solo l’assegno unico, naturalmente previso consenso dei genitori che devono anche apporre questa scelta nella domanda per il beneficio.

In effetti questo adempimento è necessario anche in corso di fruizione dell’assegno unico. Nel momento in cui un figlio compie 18 anni infatti, l’assegno viene bloccato per quanto riguarda la parte relativa a questo figlio nel casso ce ne fossero più di uno. Occorre aggiornare la situazione familiare, indicando cosa fa il figlio maggiorenne tra percorsi di studio, di formazione o se è disoccupato. E per chi ci è passato, avrà notato che nel compilare il formulario per la domanda telematica di assegno unico sul sito dell’INPS, per il figlio maggiorenne esce fuori anche la terza opzione di scelta riguardo all’incasso dell’assegno. Oltre al genitore al 100% o alla ripartizione al 50% tra i due genitori, si può scegliere se lasciare l’assegno direttamente al figlio.  

 ISEE del genitore che vive con il figlio, anche se più alto

Proprio per la natura dell’assegno unico che si rivolge esclusivamente ai figli, è evidente che il quesito della nostra lettrice è di facile risoluzione. L’ISEE da utilizzare sarà quello dove il figlio è inserito, ovvero quello del genitore con cui il figlio risiede. Quindi, la situazione economica e patrimoniale dell’altro genitore non incide. In caso di affido congiunto tra i genitori separati, la normativa in materia precisa che l’assegno unico venga ripartito tra entrambi i genitori al 50%. Questo salvo decisione diversa del giudice o salvo accordo tra i due ex coniugi. Il genitore che richiede l’assegno unico deve indicare oltre alla modalità di ripartizione dell’assegno, anche la presenza dell’ISEE in corso di validità.

Assegno unico al 50%, cambia poco per l’ISEE

Anche nel caso si scelga di dividere a metà l’assegno tra i due coniugi, l’ISEE da utilizzare è quello del figlio, o meglio, l’ISEE del nucleo familiare dove è presente il figlio.

Infatti l’INPS stabilirà l’importo dell’assegno in base a questo ISEE ed in maniera autonoma. Perché il richiedente non deve indicare nulla riguardo alle cifre riportate sull’ISEE ma deve solo indicare la sua presenza. L’INPS poi avvia le ricerche e controlla, tramite il codice fiscale del figlio a cui l’assegno fa riferimento, dove è collocato e che ISEE ha. In parole povere se il figlio abita con il genitore più “ricco”, anche il genitore separato non convivente col figlio, percepirà un assegno inferiore a quello che avrebbe percepito se avesse utilizzato il suo di ISEE.