In settimana l’INPS ha fornito un importante chiarimento in tema di assegno unico figli a carico. In particolare ha trattato il caso in cui dopo la domanda presentata dal genitore, quest’ultimo viene a mancare per decesso. Quindi, come fare per trasferire il pagamento dell’assegno all’altro genitore rimasto in vita.

Ricordiamo, innanzitutto, che l’assegno unico ha fatto il suo debutto a marzo 2022 in sostituzione dell’assegno familiare per i figli e in sostituzione della detrazione fiscale per i figli fino a 21 anni di età.

La prestazione è pagata direttamente dall’INPS mensilmente (quindi non più in busta paga) e va da marzo a febbraio dell’anno successivo. Per il primo anno è stato necessario fare domanda. Invece, per l’assegno che va da marzo 2023 a febbraio 2024 non bisogna ripresentare la richiesta ma basta rinnovare l’ISEE. L’importo dell’assegno unico, ricordiamo, dipende proprio dall’ISEE. Devono però fare domanda coloro che richiedono l’assegno per la prima volta o coloro che non lo hanno ricevuto prima.

Chi deve fare domanda

La domanda assegno unico figli a carico la fa il genitore. È sufficiente che la faccio uno solo di essi. L’assegno spetta al 50% ciascuno ma si può indicare che il pagamento sia fatto per intero al genitore richiedente.

Ricordiamo anche che la prestazione spetta per:

  • ogni figlio a carico di minore età;
  • per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, a condizione che in capo al figlio stesso sia rispettata una delle seguenti condizioni:
    • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
    • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolgimento del servizio civile universale;
  • per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.

Per figlio a carico, qui si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare ai fini ISEE.

L’assegno unico quando muore il genitore

Nel Messaggio INPS 1256 del 3 aprile 2023, è stato precisato che nei casi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico o decesso di entrambi i genitori è possibile presentare domanda di subentro come “genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio maggiorenne”.

Chi subentra, dice l’INPS, potrà presentare una nuova domanda inserendo i dati del figlio. La procedura riconoscerà in automatico che si tratta di figlio di genitore deceduto, la cui domanda è decaduta d’ufficio, e permetterà al subentrante di presentare l’istanza.

Se a mancare è l’atro genitore (ossia quello non richiedente l’assegno unico) il tutto sarà gestito d’ufficio con l’automatico aggiornamento degli importi, senza la necessità che sia presentata un’ulteriore domanda.