Come per lo scorso anno, non si dovrà ripetere la domanda assegno unico figli a carico. L’INPS darà continuità nel pagamento a chi già lo percepisce. Attenzione all’ISEE. Questo deve essere rinnovato per tempo altrimenti l’istituto pagherà l’importo minimo della prestazione.

È questa la sintesi del messaggio contenente le istruzioni per l’assegno unico 2024 da parte dell’istituto nazionale di previdenza sociale del nostro Paese. Nel messaggio è indicato anche il calendario di pagamento del primo semestre dell’anno nuovo.

Perché serve l’ISEE

L’assegno unico, ricordiamo, è stato introdotto in sostituzione di alcune prestazioni precedenti, quali ad esempio la detrazione per figli a carico fino a 21 anni e l’assegno figli a carico. Spetta per ogni figlio minorenne e per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni (ovvero senza limiti di età se trattasi di figlio disabile).

L’importo varia in funzione dell’ISEE del nucleo familiare e spettano delle maggiorazioni a seconda dei casi (ad esempio nel caso di figli disabili). La prestazione è pagata direttamente dall’INPS e va da marzo a febbraio dell’anno successivo. La prima volta è stato necessario presentare domanda. Poi negli anni a seguire l’INPS ha dato continuità chiedendo solo di aggiornare l’ISEE.

Un aggiornamento che andava fatto entro giugno altrimenti poi l’INPS avrebbe continuato a pagare ma solo l’importo minimo previsto (50 euro per ogni figlio).

Assegno unico 2024, entro quando aggiornare l’ISEE

Ecco, quindi, che l’INPS, con riferimento all’assegno unico che andrà da marzo 2024 a febbraio 2025 ha fatto sapere che non sarà necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda. Gli unici che dovranno fare domanda sono coloro che, in caso di richiesta già trasmessa in passato la trovano nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Inoltre dovrà fare domanda chi non l’ha mai fatta fino ad ora.

Chi non deve fare nuova domanda, deve, tuttavia rinnovare l’ISEE. A questo proposito, per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’assegno unico sarà erogato sulla base dell’ISEE 2023. Da marzo 2024, invece, se l’ISEE non risulterà rinnovato, l’INPS pagherà l’importo minimo della prestazione fermo restando che se si rinnova l’ISEE entro il 30 giugno 2024 poi l’INPS farà conguaglio erogando anche gli arretrati a partire dal marzo 2024.

Se nemmeno entro il 30 giugno 2024 si rinnova l’ISEE, l’INPS continuerà a pagare l’importo minimo fino al rinnovo e non si percepiranno gli arretrati.

Calendario pagamento assegno unico 2024

Nel messaggio sull’assegno unico 2024 (Messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024), l’INPS pubblica anche il calendario di pagamento. In dettaglio, fa sapere che per coloro che faranno domanda della prestazione, il pagamento arriverà nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Quindi, ad esempio, per una domanda assegno unico 2024 presentata ad aprile 2024, il pagamento arriverà nell’ultima settimana di maggio 2024. Nella stessa data sarà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

Per coloro che, invece, non devono fare domanda assegno unico 2024 in quanto l’hanno già fatta in passato (e che non comunicano eventuali variazioni), il calendario con le possibili date di pagamento da gennaio a giugno sarà il seguente:

  • 17, 18, 19 gennaio 2024;
  • 16, 19, 20 febbraio 2024;
  • 18, 19, 20 marzo 2024;
  • 17, 18, 19 aprile 2024;
  • 15, 16, 17 maggio 2024;
  • 17, 18, 19 giugno 2024.

Riassumendo…

  • chi ha già fatto domanda in passato non deve ripetere domanda assegno unico 2024 ma deve rinnovare solo l’ISEE
  • se l’ISEE è rinnovato entro giugno 2024 l’INPS pagherà l’importo previsto e lo farà senza far perdere gli arretrati dal marzo 2024
  • non rinnovando entro il 30 giugno 2024 l’ISEE, l’INPS pagherà l’importo minimo fino al rinnovo e non ci sarà conguaglio sugli arretrati
  • deve fare domanda assegno unico 2024 chi la presenta per la prima volta o chi avendola presentata in passato la trova in stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.