Parliamo di assegno protestato e della possibilità di poter fare ricorso in alcuni casi. Nello specifico riportiamo il caso di un soggetto che ha emesso un assegno senza provvista sul conto, in seguito protestato. Il soggetto dichiara di aver pagato le rate richieste alla beneficiaria ma gli è stata notificata ordinanza d’ingiunzione. In questo caso è possibile o meno fare ricorso?

L’iter legislativo

Il caso esaminato in questione depone per una risposta negativa. Non sarebbe dunque possibile fare ricorso contro il suddetto provvedimento, in quanto il processo messo in atto dalla Prefettura segue l’iter legislativo.

Andando nel dettaglio, la legge prevede che per evitare sanzioni, è possibile pagare l’assegno senza provvista anche dopo la scadenza dei limiti di presentazione. In tal caso però l’assegno deve contenere l’importo pattuito, gli interessi, delle spese per il protesto e della penale. Il soggetto che emette l’assegno deve, altresì, dimostrare l’avvenuto pagamento allo stabilimento trattario o al pubblico ufficiale che si occupa dell’introduzione del rapporto, in quest’ultimo caso solo nell’eventualità di levata del protesto. La dimostrazione deve essere fornita anche di ricevuta del portatore con firma autenticata o attraverso conferma della banca in grado di testimoniare l’avvenuto accredito dell’importo (quest’ultima postilla vale nel caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato).

Cosa succede dopo

Tornando al caso concreto di cui abbiamo parlato all’inizio, il soggetto interessato non ha effettuato questi adempimenti e quindi il processo seguito dalla Prefettura è normale. Che cosa accade in seguito? Va ricordato che il termine di precetto è di 90 giorni, tempo limite in cui comunicare al soggetto la violazione. Dopo 30 giorni dall’avvenuta comunicazione di violazione, l’interessato può quindi presentare scritti difensivi e documenti. Leggi anche assegno di mantenimento non pagato come fare domanda e Assegno postdatato scoperto.