Come abbiamo scritto un qualche articolo precedente l’assegno di mantenimento all’ex coniuge non spetta quando la donna potenzialmente ha le capacità di lavorare.

In caso di separazione, quindi, se la moglie è in grado di lavorare non avrà diritto all’assegno di mantenimento anche se questa normativa va applicata su basi concrete. Una donna, anche a 50 anni è in grado di lavorare ma se non ha mai lavorato prima perchè per tutta la vita ha fatto la casalinga, non essendo qualificata sarà sicuramente più difficile per lei trovare un lavoro.

In tale ipotesi, quindi, l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge le spetta. A chiarirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 4100 del 2017 nella quale specifica che ai fini dell’assegno di mantenimento non può essere contestata alla donna l’assenza di un’attività lavorativa se durante il matrimonio ha sempre svolto mansioni in casa. In caso di separazione, quindi, non le può essere imposto di mantenersi da sola a meno che non sia in giovane età ed abbia già maturato formazione ed esperienze lavorative.

Secondo la Corte, quindi, non deve essere trascurata l’età della dona e la sua qualificazione professionale in caso di assegno di manrtenimento. Quando una donna è disoccupata incontrerà sicuramente numerose difficoltà a trovare lavoro, soprattutto in mancanza di esperienza pregressa. Proprio per questo motivo l’assegno di mantenimento in suo favore risulta essere necessario.

L’assegno di mantenimento al coniuge è sempre collegato alla sproporzione dei redditi dei due coniugi: nel momento che uno dei due a seguito della separazione non è in grado di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva nel matrimonio, l’altro è tenuto al versamento di un mantenimento. Se i coniugi, però, posseggono lo stesso reddito non è previsto alcun assegno di mantenimento.