Assegno invalidità legge 222, il quesito di un nostro lettore:

Salve, sono un invalido sul lavoro con un’inabilità  pari al 43%(dipendente agricolo stagionale) posso usufruire della legge 222? La ringrazio.

Per avere diritto all’assegno, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l’assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e possono far valere almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda.

Non esiste un requisito anagrafico.

Assegno invalidità con valenza triennale

L’assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare previa ulteriore visita medica.

La domanda per confermare l’assegno invalidità va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima.

Se l’assegno viene confermato per tre volte consecutive diventa definitivo. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno, se ci sono i requisiti, si trasforma in pensione di vecchiaia.

Assegno privilegiato

Quando l’invalidità deriva da infermità contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa, l’assegno viene definito privilegiato prescindendo dall’anzianità contributiva.

Assegno invalidità

Come sopra riportato, l’assegno straordinario di invalidità,  viene concesso anche a coloro che svolgono attività lavorativa, “non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa”.

Viene comunque ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa superiore a determinate soglie.

L’assegno viene ridotto in presenza di redditi da lavoro superiori ad un certo importo, in base alle seguenti percentuali:

  • 25% riduzione per redditi riferiti al 2013 da euro 25.012,00 a 31.265,00;
  • 50% riduzione per redditi riferiti al 2013 da euro 31.265,00.

Nel caso in cui l’importo dell‘assegno di invalidità calcolato risulti basso può essere concessa l’integrazione al minimo. L’aumento non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale.

Ricordiamo, che al fine di effettuare l’esatto calcolo per la determinazione dell’eventuale riduzione da applicare, il titolare dell’assegno ordinario di invalidità è tenuto a presentare all’Inps una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno.

Beneficiari

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Requisiti

Sono richiesti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Come presentare domanda

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3)

Conclusioni

Le consiglio di rivolgersi ad un patronato e far valutare la sua situazione.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]