Mancano pochi giorni al debutto ufficiale dell’assegno di inclusione. La nuova misura di sostegno per le famiglie che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, manderà in soffitta il reddito di cittadinanza. Le domande sono già possibili, comunque, dallo scorso 18 dicembre 2023. Una richiesta che può farsi online all’INPS o anche rivolgendosi a patronati (e dal 2024 anche ai CAF).

Il via libera a questo nuovo sussidio avrà i suoi effetti anche sull’assegno unico figli a carico? In particolare ci si chiede se chi fa domanda per l’assegno di inclusione dovrà fare domanda anche per l’assegno unico, oppure quest’ultimo sarà pagato in automatico come avveniva per i percettori del reddito di cittadinanza?

A chi va il nuovo sussidio

A differenza del reddito di cittadinanza, ai fini del diritto all’assegno di inclusione è richiesto che nel nucleo familiare del richiedente sia presente almeno un soggetto c.

d. “fragile”. Ossia almeno uno tra i seguenti:

  • disabile;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Come per il reddito di cittadinanza, sono richiesti requisiti di soggiorno, cittadinanza, residenza ed economici. Anche l’ISEE per l’assegno inclusione non deve essere, ad esempio, superiore a 9.360 euro.

Assegno inclusione: riflessi per assegno unico figli a carico

L’assegno unico figli a carico, ricordiamo, è la prestazione che ha sostituito da qualche anno alcune altre prestazioni, come ad esempio, l’assegno familiare e le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età. È pagato direttamente dall’INPS, dietro domanda da parte del contribuente. L’importo varia in funzione dell’ISEE del nucleo familiare e se non esiste ISEE in corso di validità, l’INPS paga l’importo minimo (50 euro per ogni figlio).

Per i percettori del reddito di cittadinanza, l’assegno unico è stato pagato in automatico (senza dover fare domanda) mediante accredito diretto sulla carta Rdc.

Con la fine del reddito di cittadinanza, l’INPS (Messaggio n. 2896/2023) ha già fatto sapere che nei confronti dei nuclei familiari che cessano la fruizione del sussidio al 31 dicembre 2023, laddove non sia stata presentata una domanda di Assegno Unico, quest’ultimo continuerà ad essere pagato per l’intero importo spettante sulla carta Rdc, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’ISEE valido al 31 dicembre 2023.

A partire dalla mensilità di marzo 2024 sarà necessario per loro presentare domanda assegno unico se non vi abbiano ancora provveduto. Inoltre, l’eventuale presentazione di domanda per l’Assegno Inclusione non vale come automatica domanda anche per l’assegno unico. Quindi, si dovrà fare domanda separata anche per quest’ultimo.

A questo scopo si ricorda anche che, facendo domanda di assegno unico entro il 30 giugno 2024 (con ISEE aggiornato al 2024) non si perderanno arretrati da marzo 2024 (l’assegno unico, infatti, è pagato da marzo a febbraio dell’anno successivo).

Riassumendo

  • la domanda assegno inclusione si può fare dal 18 dicembre 2023 anche se la prestazione decorre dal 1° gennaio 2024
  • il nuovo sussidio sostituisce definitivamente il reddito di cittadinanza
  • la domanda assegno inclusione non vale come automatica domanda anche per l’assegno unico figli a carico
  • chi non ha già provveduto, se vuole avere assegno unico deve fare domanda all’INPS secondo le regole ordinarie.