L’assegno di inclusione muove i suoi primi passi verso il debutto ufficiale dal 1° gennaio 2024. Da quando cioè sostituirà definitivamente il reddito di cittadinanza. Dal 18 dicembre 2023 si è aperta la possibilità di fare domanda all’INPS, anche tramite patronato (dal 2024 si aggiungeranno anche i CAF).

Il sussidio (6.000 euro annui, incrementabili in determinati casi) decorrerà dal nuovo anno e sarà pagato (sulla carta di inclusione) per un massimo di 18 mensilità rinnovabili, previa sospensione per un mese, per ulteriori 12 mensilità.

Tra gli obblighi previsti per i percettori, oltre che l’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, rientra anche l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro c.

d. “congrua”.

Ma quando l’offerta di lavoro è definita “congrua” e, quindi, se non accettata comporterà la perdita dell’assegno di inclusione?

L’ISEE non oltre la soglia (9.360 euro)

L’assegno di inclusione è circoscritto solo a quei nuclei familiari all’interno dei quali si trova almeno un componente c.d. fragile, ossia che rientri in una delle seguenti categorie:

  • disabile;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Tra i requisiti economici c’è l’ISEE che non deve essere superiore a 9.360 euro (trovi qui quale ISEE presentare per l’assegno inclusione).

Assegno inclusione, l’offerta congrua deve essere accettata

Per i componenti del nucleo familiare percettore del sussidio attivabili al lavoro, ossia con età compresa tra 18 anni e 59 anni e non rientrati tra i c.d. “fragili”, è previsto obbligo di accettare offerta di lavoro “congrua”.

In dettaglio, secondo quando si apprende anche dai chiarimenti INPS sull’assegno di inclusione (Circolare n. 105/2023), per offerta di lavoro congrua si intende quella avente le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Con riferimento alla prima delle menzionate caratteristiche, se nel nucleo familiare sono presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Riassumendo

  • l’assegno inclusione decorre dal 1° gennaio 2024, con domanda possibile dal 18 dicembre 2023
  • è destinato a nuclei familiari con almeno un componente “fragile”
  • sarà pagato, sulla carta di inclusione, per 18 mensilità (rinnovabili per altre 12)
  • è previsto che i componenti attivabili al lavoro sono obbligati ad accettare l’offerta di lavoro “congrua” a pena di decadenza dal beneficio.