La presentazione della domanda assegno inclusione non garantisce che il nuovo sussidio venga pagato. La condizione essenziale affinché ciò si verifichi è che la domanda stessa sia “accolta”. E per essere accolta è necessario che tutti i requisiti richiesti sia rispettati e tutti gli adempimenti risultino eseguiti (come ad esempio la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale – PAD).

Tra i requisiti necessari per avere l’assegno di inclusione rientra quello inerente l’ISEE. In dettaglio è necessario che il valore ISEE in corso di validità non sia superiore a 9.360 euro.

Dunque, tra le verifiche che l’INPS, insieme all’Agenzia Entrate, effettua ai fini dell’accoglimento della domanda, ci sono proprio quelle che interessano l’ISEE stesso. Laddove si riscontrino delle difformità o incongruenze, la domanda è messa nello stato di “in evidenza” o “in sospensione”.

Quando l’INPS mette la domanda “in evidenza”

Chi presenta o ha presentato domanda assegno inclusione, può monitorarne lo stato direttamente dalla sezione dedicata del portale INPS accedendo con le proprie credenziali. Qui, la richiesta può trovarsi, a seconda dei casi, nello stato di accolta, respinta, in evidenza e sospensione, sospesa.

Laddove siano riscontrate omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE, lo stato domanda assegno inclusione è messo nella modalità “in evidenza”. A fronte di una situazione di questo genere, l’INPS provvede ad inviare al richiedente il sussidio, una comunicazione con cui lo invita a mettere in atto una delle seguenti azioni:

  • presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nell’ISEE
  • presentare un nuovo ISEE, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte
  • rettificare l’ISEE di cui si è già in possesso nel caso in cui detto ISEE sia stato fatto tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Assegno inclusione con ISEE difforme: come sbloccare la domanda

Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al precedente paragrafo con l’invito a mettere in atto una delle citate azioni, il richiedete deve attivarsi per farlo.

In particolare, nelle istruzioni sullo stato domanda assegno inclusione (Messaggio INPS n. 684/2024), l’istituto fa sapere che:

  • se entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, il richiedente provvede a presentare i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è entro detto termine viene corretto l’ISEE, la domanda si sblocca e l’INPS procede con l’istruttoria
  • se, invece, entro i predetti 60 giorni, quanto detto sopra non si verifica, allora la domanda è messa nello stato di “respinta”.

Se nello stato “respinta”, il richiedente il sussidio può presentare istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito oppure può fare ricorso giudiziario.

Riassumendo

  • lo stato domanda assegno inclusione può trovarsi “in evidenza”, perché sono state riscontrate difformità o incongruenze nell’ISEE
  • l’INPS invita il richiedente ad attivarsi per fornire documenti giustificativi o a correggere l’ISEE
  • le azioni di cui al precedente punto devono farsi entro 60 giorni e in caso di esito positivo la domanda si sblocca e procede l’istruttoria. In caso di esito negativo invece, la domanda è “respinta”
  • per la domanda in stato “respinta”, si può fare richiesta di riesame o ricorso giudiziario.