L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico per le famiglie italiane ma si trasforma anche in un incentivo ad assumere per le aziende.
Destinato a sostituire, con decorrenza 1° gennaio 2024, in via definitiva il reddito di cittadinanza, è già possibile fare domanda dal 18 dicembre 2023.

La richiesta per il sussidio la si può fare direttamente (online) all’INPS o tramite patronato. Dal prossimo anno anche attraverso i CAF. Possono chiederlo i nuclei familiari che rispettano determinati requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, economici e che hanno tra i componenti almeno uno tra i seguenti soggetti definiti “fragili”:

  • disabile;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Serve l’ISEE

L’importo dell’assegno di inclusione è fino a 6.000 euro annui che possono aumentare in base ad alcune circostanze, come ad esempio per i nuclei familiari che vivono in affitto.

In tal caso è previsto, infatti, anche il contributo per il canone di locazione.

Il pagamento arriva con accredito sulla carta di inclusione (com’era, dunque, per il reddito di cittadinanza). Spetta per un periodo massimo continuativo di 18 mesi. Trascorso tale tempo sarà possibile rinnovare per altre 12 mensilità, previa sospensione per un mese.

Per coloro che presentano domanda assegno inclusione nel 2023, le mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024 saranno calcolate e pagate sulla base dell’ISEE 2023. Resta ferma la necessità di rinnovare l’ISEE nel 2024 per continuare ad avere il pagamento dei mesi successivi. Per chi farà domanda nel 2024, il sussidio sarà pagato in funzione dell’ISEE 2024.

Assegno inclusione, bonus contributivo per l’azienda che assume

Previsti incentivi per le aziende che assumeranno i percettori dell’assegno di inclusione. In particolare ci sarà un bonus contributivo, ossia l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Il beneficio spetterà per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, è necessario che l’assunzione sia fatta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato. Previsto il bonus anche nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

Se il datore di lavoro licenzia il lavoratore prima dei 24 mesi dall’assunzione, si vedrà costretto a restituire il bonus contributivo goduto, maggiorato delle sanzioni civili. Non dovrà restituire, invece, laddove il licenziamento sarà per giusta causa o per giustificato motivo.

Riassumendo

  • l’azienda che assumerà il percettore dell’assegno di inclusione avrà uno sgravio contributivo
  • lo sgravio sarà del 100% dei contributi a carico dell’azienda
  • sarà applicato per 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro
  • se l’azienda licenzia il lavoratore prima di 24 mesi dovrà restituire l’incentivo, salvo che il licenziamento sia per giusta causa o giustificato motivo
  • i le prime istruzioni sull’assegno inclusione sono contenute nella Circolare INPS n. 105/2023.