L’assegno di invalidità è una indennità prevista dal nostro ordinamento e pagata dall’Inps. E’ prevista per i lavoratori che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi.

Per avere diritto all’assegno di invalidità, è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi e possederne almeno 3 negli ultimi 5. Il trattamento economico è calcolato allo stesso modo delle pensioni ed è corrisposto in via provvisoria.

Assegno di invalidità e trattamento minimo

L’integrazione al trattamento minimo agisce sull’assegno di invalidità allo stesso modo delle pensioni.

Trattandosi di un trattamento assimilabile a quello pensionistico, non vi sono regole diverse.

L’importo dell’assegno di invalidità, se inferiore al trattamento minimo, quindi essere integrato fino a tale importo su domanda dell’interessato. Oggi il trattamento minimo è pari a euro 515,58 euro al mese (6.702,54 euro all’anno comprensivo di tredicesima).

L’assegno ordinario d’invalidità è cumulabile con i redditi da lavoro, ma vi sono dei limiti da rispettare. Se viene superata una determinata soglia, l’importo è ridotto in automatico dall’Inps e quindi anche l’integrazione al trattamento minimo decade.

In particolare, se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%. Se, invece, supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno si dimezza. Se, infine, l’assegno già ridotto risulta comunque superiore al trattamento minimo, cioè supera 515,85 euro mensili, può subire una seconda trattenuta.

Quando non spetta l’integrazione

Non tutti i beneficiari hanno diritto all’integrazione dell’assegno di invalidità al trattamento minimo. Se il beneficiario possiede redditi propri assoggettabili al Irpef che superano due volte l’ammontare dell’assegno sociale, l’integrazione non spetta.

Per il 2021 l’importo dell’assegno sociale ammonta a 460,28 euro per tredici mensilità. In pratica, se il reddito annuo di riferimento supera 11.967,28 euro, non spetta l’integrazione al trattamento minimo. Tale soglia sale a 17.950,92 euro se il titolare è sposato e si prendono in considerazione anche i redditi del coniuge.

Tra i redditi da prendere in considerazione per il calcolo della soglia che dà diritto all’integrazione, si considera anche l’importo “a calcolo”. Vale a dire, l’importo della pensione che spetterebbe al titolare, esclusa l’integrazione al minimo.

L’integrazione dell’assegno di invalidità, in ogni caso, non può superare l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Quindi il limite dell’integrazione è di 460,28 euro al mese.