Anche il 46% di invalidità dà diritto all’Assegno di Inclusione. Potrà sembrare strano ma effettivamente è così. In questo caso non ci sono limiti di età e quindi anche soggetti che non dovrebbero rientrare nell’Assegno di Inclusione alla fine possono essere considerati abili alla misura. L’unica differenza riguarda la procedura di domanda e la successiva istruttoria da parte dell’INPS che ha necessità di un adempimento aggiuntivo.

“Buonasera, sto per richiedere l’Assegno di Inclusione. Ho già salvato la bozza della mia domanda.

Ho un solo dubbio. Sono un singolo di 54 anni di età. Vivo solo, non ho redditi ed il mio ISEE è pari a zero. Presento la domanda di Assegno di Inclusione come invalido avendo il 48% di disabilità certificata dalla Commissione Invalidi Civili delle ASL. Cosa devo scrivere nella domanda dove mi chiedono se sono invalido? Devo indicare il n° di certificato medico o del verbale della Commissione, giusto? Secondo voi ho possibilità che me lo diano il sussidio?”

Assegno di Inclusione a chi ha il 46% di invalidità, ecco la procedura

Per essere dentro il perimetro dell’Assegno di Inclusione l’invalido deve avere la giusta disabilità certificata dalla Commissione Medica Invalidi Civili delle ASL. E questa giusta invalidità non è quella del nostro lettore. Il 48% non basta, anzi, non basta nemmeno il 66%. Infatti per rientrare nell’Assegno di Inclusione come invalidi occorre arrivare almeno al 67% di disabilità.

In questo caso la procedura di richiesta è esattamente quella che ha citato il lettore, cioè indicando nella domanda telematica gli estremi del verbale con cui le ASL hanno certificato la disabilità del diretto interessato. Naturalmente parliamo di soggetti invalidi tra i 18 ed i 59 anni di età, perché se minorenni o over 60 l’Assegno di Inclusione prescinde dall’invalidità. Che resta fondamentale però anche in questi casi per commisurare il giusto importo spettante del sussidio.

Perché bisogna indicare se un soggetto è invalido nella domanda di Assegno di Inclusione

L’indicazione sulla presenza di disabili in un nucleo familiare che si accinge a chiedere l’Assegno di Inclusione è due volte fondamentale. Perché può determinare il diritto alla fruizione del sussidio ma anche perché può determinare il diritto a prendere qualcosa in più di sussidio. Grazie all’invalidità ci saranno singoli, come lo è il nostro lettore, che potranno rientrare nella misura a cui altrimenti non avrebbero dipinto perché sotto i 60 anni di età o sopra i 18 anni. Ma grazie all’invalidità una famiglia potrebbe percepire un assegno di inclusione maggiore come importo perché l’invalidità dà diritto a una maggiorazione nella scala di equivalenza.

Questo può dipendere anche dal fatto che soggetti tra i 18 e i 59 anni di età senza invalidità non vengono considerati nel calcolo della prestazione. Per questo motivo la domanda di assegno di inclusione se nella famiglia ci sono soggetti che hanno ottenuto un grado di invalidità da parte delle ASL, va presentata in un determinato modo.

Quando si è considerati invalidi ai fini del sussidio?

Ma come dicevamo il grado di invalidità deve superare il 66%, altrimenti il soggetto non è considerato disabile ai fini della concessione dell’assegno di inclusione. Però è altrettanto vero che con una disabilità compresa tra il 46 e il 66%, si può rientrare comunque nell’Assegno di Inclusione ma tramite una via alternativa. Parliamo della via alternativa per i soggetti considerati svantaggiati, cioè presi in cura dai servizi sanitari e assistenziali o dai servizi sociali.

In altri termini chi ha un grado di invalidità inferiore al 67%, ma non inferiore al 46%, può chiedere di essere preso in carico dei servizi sanitari e sociali come soggetto svantaggiato. In questo caso può rientrare benissimo nel novero delle persone a cui l’Assegno di Inclusione è concesso.

Procedura e adempimenti da espletare

Per fare tutto ciò non basta presentare domanda e indicare l’invalidità nella procedura telematica di presentazione. Infatti bisogna aspettare che il servizio sociale del Comune di residenza o i servizi sanitari delle Asl prendano in carico il soggetto. In questo caso bisogna indicare nel modulo di domanda gli estremi dell’ente che ha preso in carico lo svantaggiato con il numero della pratica. Dopo questa procedura sarà l’ente che ha preso in carico lo svantaggiato a comunicare all’INPS la conferma della presa in carico autocertificata dal richiedente.

L’alternativa del Supporto Formazione e Lavoro

Pertanto il nostro lettore dovrebbe prima di tutto verificare se è preso in carico dai servizi sociali del suo Comune di residenza. Infatti se lui semplicemente indica di essere stato riconosciuto invalido al 48%, potrebbe ricevere la reiezione della domanda non essendo la sua invalidità grave a tal punto da rientrare nel beneficio. Solo tramite la presa in carico dei servizi sociali o sanitari potrà essere considerato come soggetto a cui l’Assegno di Inclusione può essere concesso. Senza la presa in carico di fatto lui verrebbe considerato attivabile al lavoro.

In questo caso non è l’Assegno di Inclusione la misura che può richiedere, ma deve pensare al Supporto Formazione e Lavoro. La misura dura solo 12 mesi (l’Assegno di Inclusione dura 18 mesi). Prevede numerosi obblighi dal punto di vista delle politiche attive come possono essere considerate le partecipazioni a corsi formativi e di riqualificazione professionale. E come importi eroga al massimo 350 euro al mese e non 500 euro come invece fa l’Assegno di Inclusione. Si tratta della misura a sostegno dei soggetti in difficoltà, che riguarda gli esclusi dall’Assegno di Inclusione.