“Al solo pensiero di trovarsi in un luogo chiuso, i claustrofobici iniziano a ipotizzare situazioni drammatiche e spesso poco realistiche, le domande più comuni che affollano la loro mente sono: “E se la corda che tira l’ascensore si rompe? E se rimango bloccato tra un piano e l’altro? E se i soccorsi non dovessero mai arrivare e fossi costretto a restare chiuso nella cabina per sempre? Pensieri drammatici che si rincorrono, con un unico effetto. Fanno crescere la paura a dismisura“, scrive Lidia Belvedere.

Molti hanno la fobia di prendere l’ascensore, in genere perché hanno paura delle altezze e dei posti chiusi. Tanti, invece, hanno paura di sostenere le spese che un ascensore porta con sé. Proprio al fine di abbattere tali costi può risultare utile accedere ad uno devi vari bonus disponibili. Ma in quest’ultimo caso quale aliquota Iva bisogna applicare? Ecco come funziona.

Ascensore con bonus, quale aliquota IVA?

Tante le famiglie che nel corso degli ultimi anni hanno fatto affidamento ai bonus per effettuare interventi edilizi di vario genere. Così da non spendere cifre da capogiro. Diversi i dubbi inerenti le modalità di fruizione di tali agevolazioni, come quello di un nostro lettore che a tal proposito ci chiede: “Buongiorno, vorremmo installare un ascensore e al fine di ridurre i costi stiamo valutando la possibilità di richiedere il bonus barriere architettoniche al 75%. Abbiamo però un dubbio, ovvero se l’Iva deve essere applicata con aliquota al 4%, 10% oppure al 22%. Grazie in anticipo per la risposta”.

Ebbene, bisogna sapere che è possibile beneficiare dell’Iva al 4% solamente se le opere di abbattimento delle barriere architettoniche rispondono a delle precise caratteristiche tecniche, così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dal Dm numero 236 del 1989. Nel caso in l’ascensore non risponda a queste caratteristiche non è possibile beneficiare dell’Iva ridotta.

A renderlo noto è stata la stessa Agenzia delle Entrate attraverso la risposta numero 3 del 13 gennaio 2020.

Ascensori e Iva al 4%: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Entrando nei dettagli, come si legge su Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate:

“Nel fornire il parere, l’amministrazione fa un quadro delle disposizioni normative e di prassi, evidenziando in primo luogo che l’Iva agevolata è prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi a oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” (Tabella A, parte II numero 41-ter, Dpr n. 633/1972). Tale previsione è in linea con la risoluzione n. 70/2012, secondo la quale l’agevolazione stabilita dal punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, ossia l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”, è un agevolazione oggettiva. Con tale risoluzione l’Agenzia ha voluto sottolineare che il legislatore ha voluto agevolare i trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione e ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto”.