Nasce ufficialmente la delega unica per l’accesso ai servizi fiscale messi a disposizione dell’Agenzia Entrate (cassetto fiscale, fatturazione elettronica, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, ecc.).

A prevederlo è l’art. 21 D. Lgs. n. 1/2024 contenente una serie di misure sulla semplificazione degli adempimenti in applicazione della legge delega per la riforma fiscale.

In sintesi, chi intenderà conferire delega al commercialista per l’accesso ai servizi telematici del fisco, invece di compilare per ogni servizio uno specifico modulo di delega potrà compilare un unico modello in cui indicare per quali servizi si conferisce detta delega.

I delegabili

Gli intermediari delegabili restano quelli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Si tratta di quelli indicati all’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. Quindi:

  • commercialisti e esperti contabili
  • consulenti del lavoro
  • avvocati
  • revisori legali dei conti
  • dottori agronomi e forestali
  • agrotecnici
  • periti agrari
  • notai
  • società tra professionisti, iscritte all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro
  • responsabili dei Caf-dipendenti e pensionati
  • Caf-impresa.

Delega unica, durata unica

Andando nel dettaglio della novità prevista dall’art. 21 del D. Lgs. n. 1/2024, si permette al contribuente di compilare un unico modello per delegare l’intermediario, oltre che per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali (Modello IVA/2024, Modello IRAP, ecc.) anche per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Nel conferire la delega, il contribuente, indica (nello stesso modello) uno o più servizi per il quali si conferisce delega. Quindi, questi, può ad esempio conferire delega per tutti i servizi o solo per uno o più di essi.

Rispetto a quanto precedentemente previsto non si unifica solo il modello di delega ma anche la durata. La delega unica conferita sarà valida fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui la delega stessa è conferita, salvo revoca espressa.

L’intermediario che l’ha ricevuta può, in qualsiasi momento rinunciarvi.

Tale rinuncia dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate.

Si precisa che “delega unica” non significa che può essere conferita ad un “unico” intermediario. Nel senso che, il contribuente può, ad esempio, decidere di conferire alcuni servizi al commercialista ed altri servizi al consulente del lavoro.

Si tenga, comunque, presente che tutte le regole attuative della misura e il modello da utilizzare per il conferimento della delega unica dovranno essere definiti da apposito provvedimento che l’Agenzia Entrate è chiamata ad emanare.

Riassumendo

  • prima dell’art. 21 D. Lgs. n. 1/2024 attuativo della riforma fiscale, il contribuente doveva fornire una delega ad hoc per ogni servizio telematico dell’Agenzia Entrate
  • con il menzionato decreto arriva il modello unico di delega
  • in sostanza, in un unico modello di delega, il contribuente potrà indicare per quali servizi si conferisce delega
  • la delega unica sarà valida fino al 31 dicembre del 4° anno successivo al conferimento, salvo revoca anticipata
  • le regole attuative saranno definite dell’Agenzia Entrate.