Come funziona dal punto di vista fiscale se si decide di aprire un conto in banca per trasferire bitcoin? Come ha affermato Ray Dalio “Bitcoin si è affermato negli ultimi 10 anni. Non è stato hackerato. Tutto sommato ha funzionato dal punto di vista operativo. Ha costruito un seguito significativo. È un’alternativa, e in un certo senso una riserva di beni. È come contante digitale. Questi sono i suoi vantaggi”.

Modo alternativo di far circolare i soldi, le criptovalute hanno rivoluzionato l’economia a livello mondiale, riuscendo ad affermarsi come uno dei principali strumenti di investimento.

Particolarmente apprezzate anche dai piccoli investitori, il crescente interesse verso i bitcoin non è passato di certo inosservato al Fisco.

Aprire un conto in banca per trasferire bitcoin, come funziona sul piano fiscale

Attraverso la circolare numero 30/E del 27 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle criptovalute. Entrando nei dettagli viene sottolineato che coloro che detengono degli asset digitali dovranno sottoscrivere con un intermediario abilitato un contratto per la custodia delle chiavi crittografiche oppure un conto in cui vengano addebitati e accreditati i vari flussi delle criptovaute. Possono ricoprire il ruolo di intermediario gli istituti di credito, le società fiduciarie oppure di intermediazione mobiliare.

Sempre come spiegato tramite la circolare poc’anzi citata:

“Il regime del risparmio amministrato prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento a cura degli intermediari. […] nel caso in cui gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente. Pertanto, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di consegnare la documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d’acquisto, l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero”.

La documentazione, viene spiegato, può essere rappresentata dalle contabili bancarie inerenti l’acquisto delle cripto-attività o qualsiasi altri tipo di documento rilasciato dagli intermediari presso cui si è deciso di acquistare le criptovalute.

Tassazione criptovalute: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Se il contribuente regolarizza le cripto-attività dovrà provvedere a fornire agli intermediari copia della documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate. In questi modo gli intermediari potranno prendere come riferimento il costo indicato nella dichiarazione stessa. I sostituti di imposta dovranno provvedere a versare l’imposta sostitutiva del 26% per nome e per conto del contribuente entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di applicazione. A tal fine potranno richiedere un versamento ad hoc da parte del contribuente oppure trattenere l’importo sul reddito realizzato. Ma non solo, dovranno provvedere a comunicare annualmente al Fisco l’ammontare complessivo delle plusvalenze, degli altri proventi e delle imposte sostitutive applicate nell’anno solare antecedente. Tale operazione deve essere effettuata entro il termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d’imposta. In caso di dubbi sul trattamento fiscale delle criptovalute si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi ad un esperto del settore per avere maggiori informazioni.