I DURC fiscali (o anche DURF) emessi entro il 29 febbraio scorso conservano la loro validità fino al 30 giugno prossimo. A sancirlo è ufficialmente l’art. 23 del Decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità). Si tratta del documento, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che nell’ambito delle nuove regole introdotte dal collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020, consente alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di dimostrare al committente la sussistenza dei requisiti, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del D. lgs n. 241/1997. Occorre però andare con ordine.

I nuovi obblighi nel settore appalti

L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il nuovo articolo 17-bis che reca, tra l’altro, misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. Il comma 1 del nuovo citato articolo 17-bis impone, dunque, ai soggetti residenti ai fini delle imposte che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute stesse, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente medesimo e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:  le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il Durf

I menzionati obblighi, tuttavia, non trovano applicazione laddove le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo 17-bis, ossia:

  • essere in attività da almeno tre anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione (c.d. DURF – Documentazione unica di regolarità fiscale) ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Ed è proprio su questo punto che è intervenuto il decreto liquidità, stabilendo che al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia, i DURF emessi entro il 29 febbraio scorso restano validi, in ogni casi fino al 30 giugno prossimo.  Si ricorda che le regole per il rilascio del certificato sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2020 (Prot. n. 54730).