Con l’introduzione del limite pari a 1000 euro per i trasferimenti di denaro contante si sono anche moltiplicati i controlli delle fiamme gialle e dell’agenzia delle entrate per le società del settore. Numerosi infatti i rilievi mossi dalla guardia di finanza, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 231 del 2007, nei confronti dei soggetti che non si sono attenuti alle nuove disposizioni legislative. L’offensiva degli ispettori fiscali ha riguardato più che altro violazioni in materia di antiriciclaggio compiute da dipendenti di società fiduciarie ( la violazione della soglia in materia  di antiriciclaggio comporta una sanzione amministrativa che può arrivare sino al 40 per cento del valore dell’operazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 del decreto 531).

 

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: COSA PREVEDE LA LEGGE

Tuttavia occorre ricordare, che a causa dell’arco temporale abbastanza esteso, le operazioni assoggettate a controllo  sono disciplinate da diverse disposizioni normative. Quindi le operazioni fatte prima del 31 maggio 2008, data di entrata in vigore del Dl 78, non incorrono in alcuna sanzione se rispettano il limite 12.500 euro allora vigente. Sebbene gli importi che comportano una violazione delle disposizione di legge siano diversi nel tempo, ad accomunarle sono le interpretazioni in merito alle operazioni economiche compiute tra fiduciario e fiduciante. Pertanto sono state contestate violazioni inerenti il prelievo oltre la soglia massima consentita richiesto dal titolare ed eseguito dalla società, o ad esempio il versamento in contanti richiesto dal fiduciante sul conto corrente “omnibus” aperto presso la società fiduciaria.

 

CONTESTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: IL RUOLO DELLA SOCIETA’ FIDUCIARIE

Molti dei rilievi mossi dai funzionari del fisco o dai militari delle fiamme gialle sono stati però contestati dai destinatari. Pertanto sono numerosi i ricorsi effettuati presso il giudice ordinario, competente ora a decidere sulla materia, che una volta presi in esame potranno contribuire a creare giurisprudenza, che allo stato attuale è del tutto assente.

Infatti sebbene non sia in dubbio la portata quantitativa delle operazioni economiche, in dubbio è invece l’inquadramento giuridico dei rapporti che si hanno tra fiduciario e cliente titolare del conto corrente.

Secondo il presidente del centro studi anti riciclaggio, Emanuele Fisicaro, i rilievi mossi sono del tutto infondati e già in primo grado il giudice dovrebbero provvedere annullamento delle contestazioni. La motivazione è da ricercarsi nella stessa funzione svolta dalle società fiduciarie, le quali in base alla legge istitutiva del 1939, hanno solo il possesso dei beni ( situazione giuridica di fatto) mentre l’esercizio di diritto rimane in capo al fiduciante. Di conseguenza il denaro consegnato dal cliente alla società fiduciaria rappresenta una acquisizione di beni che rimangono nel possesso del fiduciante piuttosto che un passaggio di denaro contante. Di conseguenza la società fiduciaria svolgerebbe esclusivamente una funzione di intermediario finanziario come peraltro confermato dalle disposizioni del Decreto 231 del 2007, il quale prevede che le società fiduciarie debbano tenere un registro sul quale vanno annotate le operazioni di movimentazioni di denaro rilevanti ai fini del contrasto del riciclaggio.