Annullamento della cessione del credito già comunicata all’Agenzia delle Entrate. Su questo aspetto è intervenuta nuovamente l’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata sul proprio portale web. Difatti, l’Agenzia delle Entrate ritorna sull’argomento dopo che con la circolare n°33/E aveva aperto alla remissione in bonis.

Nei fatti, con la circolare citata, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla correzione di errori sostanziali commessi in fase di comunicazione dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito edilizio al Fisco.

La correzione è ammessa grazie alla procedura di remissione in bonis, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
  • sia stato posto in essere  un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione;
  • non ci siano attività di controllo sulla alla spettanza del beneficio fiscale.

Inoltre, è necessario che il contribuente versi anche una sanzione di 250 euro. Tali adempimenti devono essere effettuati entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Ora, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulla procedura di annullamento della comunicazione delle suddette opzioni, fornendo ulteriori indicazioni.

La cessione del credito. Le tempistiche

In base alle regole di cui all’art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio, il contribuente che opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate. La comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili. La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Detto ciò, in fase di invio della comunicazione, può accedere di commettere degli errori. Prima dei chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 33, già più volte citata, era impossibile correggere una comunicazione già inviata.

In realtà, in base alle regole ordinarie, la comunicazione, può:

  • essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
  • entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Da qui, superato tale limite temporale, l’annullamento era impossibile. Come detto in premessa, con la circolare n°33/3 l’Agenzia delle entrate ha aperto alla possibilità di correggere la comunicazione anche dopo i suddetti termini.

L’annullamento della richiesta già inviata

Con una nuova FAQ, il Fisco, ritorna sulla procedura di annullamento della comunicazione, comunicando quanto segue.

L’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. Altrimenti, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.

Ulteriori precisazioni

L’Agenzia delle Entrate, inoltre ricorda che:

  • in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC si invii la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
  • l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
  • la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

Infine, è utile ricordare che l’annullamento dell’accettazione del credito non deve per forza essere seguita da una nuova comunicazione di cessione.

Infatti, il contribuente potrebbe decidere di detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi.