Il 730/2024 si presenta più leggero sotto alcuni aspetti e più carico sotto altri. Alcune novità vanno a rimpiazzare le uscite.

Il modello si semplifica anche. Può, da quest’anno essere usato nella modalità “senza sostituto d’imposta” anche laddove in realtà, nel 2024, il contribuente abbia comunque il datore di lavoro che possa fargli il conguaglio. Anche il pensionato può farlo con questa modalità anche se c’è l’INPS che possa fargli la trattenuta del debito IRPEF o il rimborso del credito direttamente sul cedolino pensione.

Lo svantaggio nel fare il 730 senza sostituto, tuttavia, risiede nel fatto che se c’è debito dovrà essere il contribuente autonomamente a versare il dovuto con Modello F24. Laddove ci sarà credito e il contribuente lo chiederà a rimborso dovrà poi aspettare che sarà l’Agenzia Entrate a predisporlo secondo i suoi tempi.

I bonus uscenti

Dal 730/2024, rispetto agli anni trascorsi escono alcuni bonus. Tra questi il bonus monopattini elettrici, il quale era fruibile fino al periodo d’imposta 2022 (Modello 730/2023) e il bonus vacanze (non rifinanziato). Ad uscire di scena è anche il bonus facciate. Si tratta, tuttavia, come vedremo di un’uscita solo parziale.

Il bonus facciate, ricordiamo, fu introdotto nel 2020, come una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per lavori di rifacimento (compresa la sola tinteggiatura) della facciata esterna dell’unità immobiliare. Requisito è che l’immobile oggetto dei lavori si trovi ubicato in zona A e B del comune o in zone a queste equipollenti.

Il beneficio fiscale è stato poi oggetto di proroga anche per gli anni 2021 e 2022. Con riferimento alle spese fatte nel 2022, la percentuale di sgravio fiscale è stata ridotta però dal 90% al 60%.

L’uscita di scena del bonus facciate dal 730

Il bonus facciate nasce come detrazione fiscale da spalmare in 10 quote annuali di pari importo, con possibilità, ammessa poi dal legislatore, di optare per sconto in fattura o cessione del credito.


L’agevolazione, come detto, è nata con le spese del 2020 poi prorogata anche alle spese del 2021 e del 2022. Non è stato, invece, più prorogato. Dunque, dalle spese fatte dal 1° gennaio 2023 niente più bonus facciate.

Conseguenze della mancata proroga è che, per chi ha sostenuto spese per lavori sulla facciata nel 2023, non ci sarà più posto nel 730/2024 per le rate di detrazione del bonus facciate. Per contro, continueranno a riportare le rate del bonus facciate nel 730, coloro che hanno sostenuto spese nel 2020, 2021 e 2022. In dettaglio:

  • chi ha fatto spese nel 2020, non optando per sconto o cessione, indicherà nel 730/2024 (anno d’imposta 2023) la 4° delle 10 quote di sgravio spettante
  • chi ha fatto spese nel 2021, indicherà la 3° delle 10 quote
  • coloro che hanno sostenuto oneri nel 2022 indicheranno la 2° delle 10 quote di detrazione.

Non potrà, invece, indicare nessuna quota attribuibile al bonus facciate chi ha sostenuto spese nel 2023. Ad ogni modo, per questi ultimi, in presenza di tutti i requisiti previsti, è possibile, per i lavori fatti sulla facciata, ripiegare sul bonus ristrutturazione 50%. Anch’esso una detrazione da spalmare in 10 quote annuali. Quindi, si potrà indicare nel 730/2024 la 1° delle 10 rate di sgravio.

Riassumendo

  • il 730/2024 presenta novità e uscite di scena
  • esce di scena il bonus facciate ma solo per chi ha fatto spese nel 2023
  • per coloro che hanno sostenuto oneri per lavori sulla facciata negli anni dal 2021 al 2022, nel 730 continuano a trovare spazio le quote di detrazione fino al loro esaurimento.