Arriva il credito d’imposta per gli alloggi universitari. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 39 della Gazzetta ufficiale, il decreto del 29 dicembre 2022 del ministero dell’Università e delle Ricerca che disciplina il credito d’imposta per le residenze universitarie. Il bonus si basa sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR.

I beneficiari sono le imprese, gli operatori economici (articolo 3, comma l, lettera p), del Dlgs n. 50/2016) e gli altri privati (articolo l, comma l, legge n. 338/2000) che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse stanziate dallo Stato.

Dunque, nel momento in cui il Governo ha deciso lo stop alla cessione del credito, le imprese edili possono consolarsi con nuovi fondi a propria disposizione. Anche se si tratta di una magra consolazione.

Per il 2024, sono disponibili 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli alloggi universitari

L’art.25 del DL 144/2022, decreto Aiuti-ter, ha previsto il credito d’imposta per gli alloggi universitari:

Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e’ riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La somma è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Per accedere al contributo è necessario inviare un’istanza al Mur, a partire dal 2024, con i dati del beneficiario, l’importo dell’Imu versata in acconto e a saldo e l’ammontare del bonus, allegando anche i documenti dell’avvenuto pagamento dell’imposta. La comunicazione annuale deve essere inviata entro venti giorni dal versamento a saldo della stessa Imu.

A ogni modo, non possono accedere al bonus in parola,  le “imprese in difficoltà” ossia in stato di scioglimento e sottoposte a fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Credito d’imposta alloggi universitari. A breve il decreto attuativo

La misura in parola, a oggi, non è ancora pienamente operativa.

Infatti, sarà necessario un successivo decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’agevolazione (termine già passato), tramite il quale definire: le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

Sui controlli, come ben evidenziato sulla rivista FiscoOggi, il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto ad eseguire i controlli e, in caso di accertata indebita fruizione, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Anche l’Agenzia delle entrate può accertare la sussistenza di eventuali illeciti nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. In tal caso comunica al Mur l’indebita fruizione e provvede al recupero delle somme.

È escluso il cumulo con altre misure di aiuto aventi a oggetto le medesime spese.

I fondi stanziati su un apposito capitolo di spesa del Mur, sono annualmente trasferiti sulla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” aperta presso la Banca d’Italia.

Per la realizzazione dell’attività di monitoraggio, il Mur e l’Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, le modalità di trasmissione e di interscambio dei dati sulle agevolazioni concesse, tramite appositi canali telematici.