ALIQUOTE ICI 2011: A DETERMINARLE SARANNO I COMUNI – Per quanto concerne l’ aliquota da applicare alla base imponibile al fine di determinare il tributo dovuto, viene stabilito che è il Comune a determinarla con una delibera che occorre adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata entro tale termine, si applicherà l’ aliquota del 4 per mille, fermo restando le disposizioni contenute nell’ art. 84 del D.Lgs 25 febbraio 1995 n. 77.

L’ aliquota da applicare dovrà essere contenuta tra il 4 ed il 7 per mille e può comunque essere diversificata tra questi due estremi, ad esempio con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o che sono posseduti in aggiunta all’ abitazione principale, o ancora di alloggi non locati.

 

Ici aliquota minima: quando si applica l’aliquota al 4% – In genere l’ aliquota più bassa, quindi quella al 4 per cento, viene riferita ad abitazioni principali e quella più alta alle abitazioni non locate. Le altre differenziazioni possono tenere conto della seguente tipologia di immobili:

  • Immobile sfitto o immobile locato;
  • Immobile principale e relative pertinenze o immobile posseduto in aggiunta all’ abitazione principale;
  • Immobile concesso in uso gratuito o immobile utilizzato da anziani e disabili;
  • Immobile posseduto da enti senza scopo di lucro o immobile merce posseduto da imprese edilizie che non sono riuscito a venderlo entro i tre anni.

I casi sopra elencati possono avere delle aliquote più o meno agevolate. In ogni caso è possibile anche scendere sotto l’ aliquota del 4 per mille per quegli immobili che sono oggetto di ristrutturazione volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse storico.

 

CALCOLO ALIQUOTA ICI – Come detto in precedenza l’aliquota è stabilita tramite delibera entro il 31 dicembre di ogni anno precedente a quello a cui si fa riferimento.

Se non viene adottata alcuna delibera viene applicata l’aliquota minima del 4 per mille ( ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del d. lgs. 504 del 1992). Tale disposto tuttavia contrasta con una norma più recente che dispone che nel caso di mancata delibera occorre applicare l’aliquota in vigore l’anno precedente. L’aliquota, come detto, dette essere compresa tra un valore minimo del 4 per mille ed uno massimo del 7 per mille e può essere variata in relazione al fatto che si tenga conto di immobili non locati, immobili diversi da abitazioni o altro.

Da ultimo occorre ricordare che dal 2009 è possibile stabilire un’aliquota inferiore al 4 per mille per soggetti che effettuino installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L’agevolazione spetta per una durata massima di 3 anni per gli impianti termici e di massimo 5 anni per tutte le tipologie di impianti di energia alternativa installati.