Un contribuente che durante la pandemia ha fruito di aiuti di Stato rientranti nel c.d. “regime ombrello” e di altri aiuti COVID Sezione 3.12 del “Quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato in ambito UE”, TF, come deve compilare l’autodichiarazione degli aiuti Covid 19? Questa è una delle domande che tempo addietro è arrivata nella nostra redazione e che ora trova una risposta ufficiale anche dall’Agenzia delle entrate.

Infatti, pochi giorni fa, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato nuove FAQ sull’autodichiarazione Covid.

Vediamo quali sono nello specifico i nuovi chiarimenti forniti dal Fisco. Prima di analizzare le ultime novità, è utile ricordare che tramite l’autodichiarazione, le imprese che hanno ricevuto aiuti (sovvenzioni, contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, ecc.) attestano che il loro importo complessivo non supera i massimali di cui alla sezione 3.1, ovvero alla sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework, TF).

La compilazione dell’autodichiarazione

Il primo chiarimento ha riguardato la compilazione dell’autodichiarazione.

Nello specifico il caso analizzato riguarda un contribuente che ha fruito sia di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), sia di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF.

A tal proposito, nel caso descritto nel quesito occorre:

  • compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
  • non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
  • compilare la sezione I del quadro A;
  • barrare la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
  • non compilare la sezione II del quadro A.

Il conferimento d’azienda

Un’ulteriore risposta ha chiarito su chi grava l’adempimento dell’autodichiarazione in caso di conferimento d’azienda.

Ebbene, in tali casi, nella FAQ specifica è riportato che l’obbligo grava in capo a cui che conferisce l’azienda:

Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).

Calcolo degli interessi da recupero

In caso di superamento dei limiti ammessi dalla normativa europea, ai fini della restituzione dell’aiuto,  si deve tenere conto altresì degli interessi da recupero.

A tal proposito, ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Lo scomputo da aiuti successivi

Il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 (decreto che ha dettato le regole operative dell’autodichiarazione) dispone che:

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».

Difatti, il recupero degli splafonamenti opera a valere sugli aiuti di Stato ricevuti successivamente dalla stessa impresa.

Con una nuova FAQ, viene chiarito che ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

  • Bonus tessile;
  • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
  • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
  • CFP servizi di ristorazione collettiva;
  • CFP discoteche e sale da ballo;
  • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
  • Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
  • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Inoltre, è possibile utilizzare alcuni bonus da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022. A tal fine sarà necessario ridurre l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.