Le agevolazioni prima casa in favore degli under 36, sono state introdotte dal decreto Sostegni-bis. Decreto che ha fissato anche i requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni.

Possono accedere alle agevolazioni prima casa under 36 anche i coniugi.

Cosa accade se solo uno dei due coniugi rispetta i requisiti? Si perde la possibilità di accedere alle agevolazioni prima casa under 36?

Le agevolazioni prima casa under 36

Grazie al decreto Sostegni-bis, i giovani under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa, possono accedere a specifiche agevolazioni.

In particolare, rientrano tra i beneficiari i giovani che nell’anno di stipula del rogito non hanno ancora compiuto 36 anni e che presentano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto ad IVA, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto all’impresa.

L’esenzione opera sulle imposte dovute sulla prima casa (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del TUR).

Agevolazioni prima casa under 36: le regole per i coniugi

Le agevolazioni in esame si applicano anche per gli acquisti effettuati congiuntamente dai coniugi.

In tale caso, con la circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito ch in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Da qui, se solo uno dei due coniugi possiede i requisiti, l’agevolazione prima casa user 36, si applica solo a colui che possiede i requisiti.

L’altro coniuge, se rispetta i requisiti, per la sua quota, potrà comunque accedere alla agevolazioni prima casa ordinarie. Dunque, pagherà l’imposta di registro al 2%, con un minimo di 1.000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna.

In caso di acquisto soggetto ad Iva, pagherà: l’Iva al 4%,  imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Se non rispetta neanche i requisiti per le agevolazioni prima casa ordinarie, la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria ossia: imposta di registro al 9 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro. Imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA.

In caso di acquisto soggetto ad Iva pagherà l’Iva con l’aliquota del 10%, le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.