Non c’è dubbio che le agevolazioni prima casa introdotte in favore degli under 36 siano vantaggiose. Tuttavia per accedervi sono richiesti precisi requisiti anagrafici e reddituali/patrimoniali. Tali requisiti, combinati con la limitata operatività temporale delle agevolazioni, potrebbero portare il contribuente a doversi affrettare per la stipula del il rogito. Rispettando le tematiche indicate dalla norma.

Difatti, le agevolazioni in esame non possono essere richieste nello stesso anno solare in cui si compiono 36 anni.

Le agevolazioni prima casa under 36

L’art.

64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni bis, ha rafforzato le agevolazioni prima casa ordinarie. Nello specifico, anziché prevedere l’applicazione dell’imposta di registro al 2%, l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale a 50 euro ciascuna, ne ha disposto l’esenzione in favore degli under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa.

L’esenzione si applica anche all’imposta sostituiva dovuta sul mutuo acceso per l’acquisto.

L’agevolazione opera in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui e che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

L’eta vincola la stipula del rogito

Dal punto di vista temporale, dunque i contribuenti devono rispettare un doppio vincolo:

  • non aver compiuto 36 anno nell’anno di stipula del rogito;
  • l’atto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022.

Questo perchè la norma prevede che le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Con la circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuno chiarimenti in merito all’agevolazione in esame. Anche sui requisiti anagrafici.

I chiarimenti sui requisiti anagrafici

Con riferimento requisito anagrafico, l’Agenzia ribadisce che l’agevolazione spetta ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni.

Vengono riportati i seguenti esempi:

  • Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione;
  • Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti, beneficerà dell’agevolazione.

Difatti, le agevolazioni in esame non possono essere richieste nello stesso anno solare in cui si compiono 36 anni.

Nella prossima legge di bilancio potrebbero esserci delle novità circa l’operatività della norma. Potrebbero cambiare i requisiti di accesso o esteso l’ambito temporale di applicazione delle agevolazioni.

Ad oggi, operative per gli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.