Quando si acquista casa e si va dal notaio, una delle prime domande che si pone è se si può applicare la c.d. “agevolazione prima casa”. Un beneficio che permette, a chi compra, di avere un bel risparmio in termini di imposte da pagare all’atto della compravendita.

Si tratta di un’agevolazione che non è automatica in quanto subordinata al rispetto di determinati requisiti. Tra questi c’è anche quello della residenza. E a questo proposito, giunge in redazione il seguente quesito:

“Devo acquistare casa nel comune di Roma.

Io già vivo e risiedo a Roma nella casa dei miei genitori (questa è a loro intestata). La casa che andrò a comprare la concederò in affitto a terzi soggetti. Quindi, non vi trasferirò la residenza. In altre parole, continuerò ad avere residenza nella casa dei miei. Io non ho altre proprietà al di fuori della casa che sto per acquistare. Sono a chiedere se potrò avere agevolazione prima casa nonostante la cederò poi in affitto e nonostante non vi trasferirò la residenza”.

I requisiti del beneficio

L’agevolazione prima casa, ai fini della sua applicazione, richiede che siano verificati tutti i requisiti fissati dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986. In dettaglio, devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

  • la casa che si acquista deve essere di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 (c.d. categorie di lusso);
  • la casa acquistata deve essere situata nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel comune dove svolge la sua attività lavorativa;
  • l’acquirente NON deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile;
  • il compratore NON deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in commento.

Il beneficio si può avere anche se, al momento dell’acquisto, l’acquirente è già proprietario di altro immobile acquistato con la stessa agevolazione ma procede a vendere quest’ultimo entro 1 anno dall’atto di acquisto della nuova abitazione.

Agevolazione prima casa, quando la locazione non è da ostacolo

In merito al caso del lettore, dando per scontato che tutte le altre condizioni siano soddisfatte, dobbiamo soffermarci sul secondo requisito dell’elenco di cui al paragrafo precedente. Qui è detto che, ai fini dell’agevolazione prima casa è necessario che:

  • la casa acquistata sia situata nello stesso comune in cui l’acquirente ha la residenza;
  • l’acquirente, in alternativa, trasferisca (entro 18 mesi) la residenza nello stesso comune in cui si trova la casa acquistata;
  • nel comune in cui si trova la casa acquistata, l’acquirente svolga la sua attività lavorativa.

Dunque, non è richiesto ai fini del beneficio prima casa, che l’acquirente trasferisca residenza nella “casa acquistata” ma nel “comune” in cui si trova tale casa. Ne consegue, che nel caso del lettore, il requisito è soddisfatto in quanto la casa che si acquista si trova nello stesso comune in cui questi ha già la sua residenza, a nulla rilevando se tale abitazione sarà o meno concessa in locazione a terzi e a nulla rilevando se il lettore trasferisca o meno la residenza in detta nuova abitazione.

In conclusione, nel rispetto di tutti gli altri requisiti agevolazione prima casa, il lettore potrà avere il beneficio.

Caso diverso, invece, se ad esempio, il lettore avesse residenza a Milano e la casa acquistata si trovi a Roma.

In tale ipotesi, fermo restando la possibilità di locarla, il lettore dovrebbe trasferire residenza nel comune di Roma o svolgere qui la propria attività lavorativa.