Spesso capita che vengano concesse in affitto parti comuni dell’edificio condominiale. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga concesso l’utilizzo a terzi di uno spazio condominiale per le affissioni pubblicitarie. Oppure potrebbe accadere che venga concesso in affitto il campo da basket condominiale per lo svolgimento di un torneo, oppure l’area destinata al parcheggio, ecc.

La domanda che spesso sorge in questi casi è se il corrispettivo pagato al condominio dal terzo soggetto per l’affitto della parte comune condominiale costituisca reddito per i singoli condomini e se, quindi, questi devono farlo concorrere ai fini IRPEF nella propria dichiarazione reddituale in base alla quota millesimale di proprietà.

La definizione di parti comuni condominiali

Per parti comuni condominiali si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.

Queste sono individuate dall’art. 1117 del codice civile, e sono:

  • tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  • le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Il reddito percepito dal condominio è “reddito diverso” per il singolo condomino

Ai fini fiscali, i compensi incassati dal condominio per la concessione a terzi, dietro corrispettivo, dell’utilizzo della parte comune condominiale, costituiscono redditi in capo ai singoli condomini in funzione dei millesimi di proprietà.

Essi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi della lett. l) art. 67 del TUIR (“redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”).

Devono, dunque, essere dichiarati dal singolo condomino al rigo D5 del Modello Redditi 730 o al rigo RL16 del Modello Redditi PF a seconda del modello dichiarativo con cui il contribuente presenta la propria dichiarazione dei redditi.

L’indicazione segue il principio di cassa, nel senso che, ad esempio, nel Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, va dichiarato il reddito percepito nel 2019.

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