Quando l’Agenzia delle Entrate deve erogare un rimborso, il Fisco italiano inizia controllando le cartelle esattoriali del contribuente. Se, da una parte, il risultato della dichiarazione dei redditi identifica il contribuente come avente diritto a un rimborso di imposta, dall’altra parte verifica la presenza di eventuali debiti di natura fiscale o tributaria.

Oggi, con le banche dati moderne, questi controlli sono molto più semplici rispetto al passato, soprattutto se si considera che il meccanismo suddetto, previsto dall’articolo n° 28/ter del Decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973, è piuttosto datato.

In sostanza, una norma esistente può causare la non ricezione di un rimborso spettante perché questo viene effettivamente pignorato. Vediamo di seguito specificamente di cosa si tratta e quale è la procedura corretta.

“Buongiorno, sono un contribuente che sta per presentare la propria dichiarazione dei redditi. Devo iniziare il primo anno di recupero delle spese di ristrutturazione con il modello 730. Temo però che il Fisco blocchi i miei rimborsi dato che ho numerose cartelle esattoriali a mio carico. Poiché il 730 e i rimborsi dovrebbero essere erogati dall’Agenzia delle Entrate, temo che mi blocchino le erogazioni perché l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dei crediti nei miei confronti. Credo che esista una normativa che prevede proprio questo. Sto considerando di chiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione una rateizzazione e non voglio che i miei rimborsi spettanti vengano di fatto pignorati. È una paura giustificata? Come si risolve la situazione?”

Addio rimborsi nei 730 e stop cartelle esattoriali, al contribuente la proposta dell’Agenzia delle Entrate, ecco di cosa si tratta

Effettivamente, la normativa citata prevede che lo Stato possa utilizzare un metodo di compensazione tra i crediti e i debiti del contribuente. Il meccanismo è semplice: il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi e, al momento di liquidare, per esempio rimborsare, il Fisco segnala telematicamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’entità del rimborso per un potenziale pignoramento dello stesso.

Prima di liquidare un rimborso, l’Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle esattoriali pendenti. Se la verifica è positiva, si attiva il meccanismo di compensazione precedentemente citato.

Come funziona il meccanismo di compensazione tra cartelle esattoriali e rimborsi del 730

C’è una procedura da seguire: Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta informata dall’Agenzia delle Entrate di un credito a favore del contribuente indebitato, lo contatta proponendo una compensazione. Chiede se desidera utilizzare il rimborso del modello 730 per saldare il debito relativo alle cartelle esattoriali. Se il contribuente accetta, si chiudono entrambe le partite.

Se il contribuente rifiuta, la situazione rimane invariata: il rimborso deve essere erogato e le cartelle continuano il loro percorso. Comprese tutte le procedure di esecuzione forzata previste. Tuttavia, esiste un vecchio provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il n° 113218 del 2008, che sembra autorizzare automaticamente il pignoramento del rimborso. Indipendentemente dalla decisione del contribuente.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e il collegamento con il Concessionario alla riscossione

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate menzionato specifica le tecniche di trasmissione dei flussi informativi. E delle attività necessarie per il pagamento dei ruoli tramite la compensazione di crediti erariali rimborsabili.

Nell’allegato n° 2 del provvedimento, si legge che l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’esecuzione dei rimborsi di imposte sui redditi, trasmette elettronicamente a Equitalia (precedente Concessionario alla Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) un elenco con le informazioni sui beneficiari di tali rimborsi per verificare eventuali cartelle insolute. Inizia quindi la proposta di compensazione, con conseguente sospensione delle operazioni di riscossione delle cartelle esattoriali.

Se il contribuente non risponde entro 60 giorni (il modulo precompilato per accettare o rifiutare è incluso nella proposta), è come se avesse rifiutato.

In arrivo alcune modifiche sul meccanismo di compensazione da parte della riforma fiscale

Il meccanismo di compensazione proposto è soggetto a modifiche nell’ambito della riforma fiscale del governo attuale.

Si sta considerando l’introduzione di una forma di compensazione quasi obbligatoria. Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione riceve una risposta negativa alla proposta di compensazione dal contribuente, si pensa di congelare il rimborso spettante fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’Agenzia delle Entrate ha segnalato al concessionario il rimborso spettante al contribuente indebitato.

Ciò potrebbe trasformare la compensazione da volontaria a obbligatoria, bloccando i rimborsi del 730 per milioni di contribuenti. È importante ricordare che le cartelle esattoriali per le quali il contribuente ha avviato operazioni di sgravio, sospensione o rateazione non possono essere utilizzate per questa procedura.