Per chi si accinge all’acquisto della prima casa, si ricorda la possibilità di fruire di una serie di agevolazioni fiscali e quindi un bonus che riguarda le tasse da pagare. In caso di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale infatti occorre pagare delle tasse diverse a seconda che l’acquisto avvenga da un’impresa o da un soggetto privato.  

Acquisto prima casa condizioni

Per poter fruire del bonus acquisto prima casa occorre innanzitutto verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge che sono di seguito elencati:  

  • abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

 

  • immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza ( se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano).

  Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato

 

  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

 

Acquisto prima casa trasferimento residenza

  Una delle condizioni necessarie per fruire delle agevolazioni è che l’immobile debba essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento.  

Acquisto prima casa agevolazioni 2015

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della prima casa queste riguardano ovviamente le imposte da pagare. Avremo perciò:  

  • acquisto prima casa da privato o da impresa, ma con vendita esente Iva: imposta di registro del 2%, imposta ipotecaria fissa di 50 euro, imposta catastale fissa di 50 euro

 

  • acquisto prima casa da impresa, con vendita soggetta a Iva: Iva al 4%, imposta ipotecaria fissa di 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro, imposta di registro fissa di 200 euro ( a cui vanno aggiunte l’imposta di bollo di 230 euro e la tassa ipotecaria di 90 euro, di cui 55 per la voltura catastale).

 

Acquisto prima casa vincolo 5 anni

  Il bonus si perde quando:  

  • vengano rese false dichiarazioni

 

  • l’immobile sia venduto o donato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale

   

  • non si trasferisca la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

 

Risoluzione n. 49/E Agenzia delle entrate

In tema proprio di decadenza dal bonus acquisto prima casa, la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso dei cinque anni dalla data dell’atto, comporta sì la decadenza dal regime agevolato, ma si può evitare se il contribuente riacquista, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.