Acquisto auto: Salve, ho visto il suo articolo molto interessante. Vorrei porre un quesito. Ho acquistato un’Audi a3 il 27/11/2013 godendo dei benefici dell’iva previsti dalla legge 104. Adesso sto acquistando una nuova vettura. Vorrei sapere se è possibile rigodere di suddetto beneficio non vendendo l’audi A3. Praticamente vorrei tenere entrambe le vetture ma alcune persone mi dicono che dovrei cedere l’audi A 3. Cordiali saluti.

Risposta

Analizzeremo quando è possibile acquistare l’auto con l’iva agevolata, analizzando il quesito del nostro lettore.

L’agevolazione IVA al 4% spetta al disabile con handicap grave con legge 104 art. 3 comma 3, oppure al familiare che ha in carico il disabile.

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

Acquisto auto con IVA agevolata al 4% una sola volta in quattro anni

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).


È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Quando si perde l’agevolazione?

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni 22% e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse 4%, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Conclusione

Lei può fruire nuovamente dell’agevolazione, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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