Dopo il decreto Cura Italia, nemmeno il decreto Rilancio prende in considerazione la possibilità del rinvio o della sospensione dell’acconto della nuova IMU da versarsi entro il prossimo 16 giugno. Gli unici beneficiari dell’annullamento della rata sono i titolari di strutture nell’ambito del turismo. Nel dettaglio si tratta degli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali e degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Acconto IMU: le date da ricordare

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU (istituita dalla legge di bilancio 2020) la quale accorpa la vecchia IMU e la TASI. La disciplina è più o meno identica a quella previgente così come anche i termini di versamento. Resta fermo, infatti, che salvo trattasi di enti non commerciali, il pagamento continua ad essere fatto in due step. Il 16 giugno si versa l’acconto ed il 16 dicembre dello stesso anno si paga il saldo o conguaglio (se il giorno di scadenza cade in un giorno non lavorativo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo).

Il versamento della prima rata (acconto) è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Tuttavia, solo in sede di prima applicazione (quindi per quest’anno 2020) l’acconto dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo (complessivo) di IMU e TASI per l’anno 2019. La rata a saldo, invece, è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti in essere per l’anno stesso (e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno).

Il versamento potrà essere fatto secondo le modalità già previste per la vecchia IMU (modello F24 oppure se possibile anche con bollettino di c/c). C’è anche la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA.

Salvo, dunque, ultimi ripensamenti legati a questa emergenza da Covid-19, la data del 16 giugno prossimo dovrebbe essere confermata. L’auspicio è quello di una proroga o di una sospensione/annullamento al fine di tendere una mano a imprese, lavoratori e famiglie colpite da una crisi economica e di liquidità dalla quale si sta provando ad uscirne.

Gli ENC: le regole per il versamento IMU

Anche per gli enti non commerciali le regole di versamento restano le stesse che erano previste per la vecchia IMU. Quindi, anche la nuova IMU andrà pagata in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere pagata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. In sede di prima applicazione, quindi per il 2020, le prime due rate saranno però di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per lo scorso anno 2019.