Fino a prima dell’approvazione della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, per le imprese individuali e i professionisti, la discriminate che poteva sancire l’obbligo di pagamento dell’Irap era la presenza di un’autonoma organizzazione. La verifica doveva essere effettuata caso per caso, con il contribuente, se oggetto di verifica del Fisco, che doveva dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione. I requisiti dell’autonoma organizzazione sono stati ben individuati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 9451/2016.

Con la legge di bilancio 2022, il legislatore ha deciso con una norma ad hoc di fissare a monte l’abolizione dell’Irap per le imprese individuali e i professionisti.

L’abolizione vale anche per le imprese coniugali?

L’esonero Irap

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021, comma 8 dell’articolo 1) ha previsto l’abolizione dell’Irap per:

  • persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato
  • persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, residenti nel territorio dello Stato.

L’abolizione non è retroattiva. Dunque, eventuali ricorsi o comunque l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate in riferimento agli anni precedenti proseguono.

Così come rimangono in essere tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, ecc, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Detto ciò, l’abolizione vale anche per le imprese coniugali? Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate.

Esonero anche per l’impresa coniugale?

Nella circolare n°4/e 2022, l’Agenzia delle entrate ha messo nero, in riferimento ai redditi d’impresa che:

si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art.

2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa» (articolo 55, comma 1, del TUIR).

Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

L’impresa familiare ( e anche quella coniugale), infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.

Da qui, in considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare così come  quella coniugale non gestita in forma societaria, rientrano nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.

Difatti, anche l’impresa coniugale beneficia dell’esonero.