Il D.L. 73/2022, c.d decreto semplificazioni 2022, ha rivisto il regime dei controlli eseguiti sul 730 precompilato inviato tramite Caf o professionista abilitato.

Le novità troveranno applicazione a partire dalle dichiarazioni precompilate che saranno presentate dal prossimo anno in avanti.

Per i 730 precompilati presentati quest’anno, rimane in essere il vecchio regime dei controlli.

730 tramite Caf. Le novità sui controlli nel decreto semplificazioni

Grazie all’art.6 del decreto semplificazioni, i controlli riservati al 730 precompilato inviato tramite Caf o professionista abilitato, sono gli stessi di quelli previsti in caso di invio diretto o tramite sostituto d’imposta del 730 precompilato.

Dunque:

  • se la dichiarazione 730 precompilata è inviata senza modifiche tramite Caf o professionisti abilitati,
  • non si effettua il controllo formale sui dati precaricati dal Fisco ossia spese sanitarie, funebri, universitarie, ecc.

Rispetto a tali dati, in capo al contribuente resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Ad esempio, è verificata in capo al contribuente, l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

I controlli documentali possono sempre riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Se la dichiarazione è presentata con modifiche

Se la dichiarazione è presentata tramite Caf o professionista, con delle modifiche sui redditi e sugli oneri comunicati da soggetti terzi all’Agenzia delle entrate ( spese sanitarie, universitarie, ecc.), entra in gioco un nuovo regime di controlli.

Nello specifico, nel caso in cui siano apportate modifiche alle dichiarazioni presentate mediante CAF o professionista:

  • il controllo formale in capo al Caf,
  • non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

A tal fine il CAF o il professionista deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Dunque, addio ai controlli sulle spese sanitarie.

In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Caf e professionisti abilitati sono sempre chiamati ad apporre il visto di conformità sul 730. Con il visto attestano che i dati esposti in dichiarazione dei redditi sono legittimati dal contenuto delle fatture e degli “scontrini” di cui è in possesso il contribuente.

Novità solo dal prossimo anno. Vecchie regole più stringenti

Nel prevedere le suddette novità, il legislatore ha messo nero su bianco che:

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le novità troveranno applicazione a partire dalle dichiarazioni precompilate che saranno presentate dal prossimo anno in avanti. Per i 730 precompilati presentati quest’anno, rimane in essere il vecchio regime dei controlli. Dunque, per i 730 precompilati inviati quest’anno, Caf e professionisti risponderanno dei controlli formali anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Ciò indipendentemente dal fatto se la dichiarazione è presentata con o senza modifiche.