L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le FAQ sul 730 e sul precompilato. In particolare, l’aggiornamento ha riguardato alcune indicazioni operative per i Caf e gli altri intermediari. Infatti anche per quest’anno, per assolvere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potranno rivolgersi a un Caf o un professionista del Fisco. Sempre se non decidono di occuparsi direttamente della dichiarazione.

Con le nuove FAQ è stata chiarita la gestione dei conguagli in busta paga laddove le somme corrisposte al lavoratore siano insufficienti a coprire il debito verso l’erario.

Da qui, è stato spiegato cosa deve fare il lavoratore per sistemare la propria posizione con il Fisco.

Il 730 precompilato e ordinario

Dal 20 maggio è possibile provvedere alla modifica e/o all’invio del 730 precompilato. Per trasmettere la propria dichiarazione il contribuente può decidere di occuparsene direttamente o di rivolgersi ad un intermediario: Caf, commercialista o consulente del lavoro.

A seconda del canale di invio prescelto i controlli eseguiti dal Fisco sulla dichiarazione possono essere più o meno differenziati.

Tanto per fare un esempio, se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Attenzione, il 730 ordinario invece deve essere per per forza presentato tramite un intermediario. Non è possibile provvedere autonomamente all’invio del dichiarativo.

La scadenza per l’invio della dichiarazione è uguale sia per il 730 precompilato che per quello ordinario: 30 settembre.

730 precompilato. Nuove FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato due faq sul 730. La prima riguarda l’effettuazione dei conguagli in busta paga. Con sostituto d’imposta l’INPS.

In particolare l’Agenzia delle entrate ha spiegato che i codici CP, CT e ES “Situazioni particolari-Riservato all’INPS”, sono utilizzati esclusivamente dal sostituto d’imposta INPS per alcuni casi particolari di conguagli Irpef non effettuati o effettuati in parte.

In particolare, se entro la fine dell’anno non è possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte:

  • l’INPS comunica al sostituito entro il mese di dicembre 2024 gli importi ancora dovuti;
  • utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3(prospetto di liquidazione).

La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal lavoratore nello stesso mese di gennaio. Con le stesse modalità previste per i versamenti relativi al modello Redditi.

Dunque il lavoratore dovrà provvedere ai versamenti con l’F24.

Sulla gestione dei modelli 730-4 da parte del sostituto INPS si può fare riferimento alla guida che ogni anno l’Ente mette a disposizione all’indirizzo:

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assistenza-fiscale-730-4-servizi-al-cittadino-52056.assistenza-fiscale-730-4-servizi-al-cittadino.html

Indicazioni sulle scadenze dei conguagli

L’Agenzia delle entrate ha fatto il punto anche sulle scadenze nel rispetto delle quali,  i sostituti d’imposta possono mettere in atto specifici adempimenti sempre alla fine dell’effettuazione dei conguagli in busta paga.

Ebbene si riportano le principali scadenze da qui in avanti:

  • 20 giugno, entro tale data è possibile annullare il 730 precompilato già inviato;
  • a partire dal 20 giugno in avanti l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i risultati contabili del 730 (730-4);
  • dal 5 luglio i sostituti d’imposta hanno la possibilità di effettuazione dei dinieghi sui conguagli 730;
  • entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre, l’ADE spedisce le e-mail per informare il contribuente degli eventuali controlli sul 730;
  • nella seconda decade del mese di novembre, l’ADE provvede a segnalare ai contribuenti l’eventuale diniego all’effettuazione dei conguagli da parte del sostituto indicato nel 730.

Ulteriori scadenze. Le date per i contribuenti

Oltre alla suddetta scadenze è utile ricordare i principali appuntamenti della precompilata da qui a fine giugno.

  • dal 27 maggio, saràpossibile annullare il 730 e il modello Redditi già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web (l’annullamento si può fare solo una volta);
  • dal 3 giugno, sarà possibile nviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU; oppure inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato; presentare la dichiarazione congiunta in modalità semplificata;
  • dal 15 giugno e fino al 15 ottobre, gli imprenditori e professionisti che applicano il regime forfetario possono aderire per l’anno 2024 al Concordato Preventivo presentando il modello Redditi dopo aver compilato gli appositi campi del quadro LM;
  • 20 giugno, ultimo giorno utile per l’annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite l’applicativo web.

Infine, entro il 26 giugno, sarà possibile annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) già inviato,  con relativo F24.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato due FAQ sul 730;
  • i chiarimenti hanno riguardato l’effettuazione dei conguagli in busta paga;
  • sono state messe in chiaro anche alcune scadenze riferite ai sostituti d’imposta ai fini dei conguagli.