Nel 730 precompilato sono inserite anche le spese di istruzione comprese quelle per la frequenza dell’università, sia statale che privata. Sul portale dedicato alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una serie di FAQ con le quali ha chiarito alcuni dubbi in merito alle verifiche da effettuare sulle spese universitarie e alle possibili modifiche ai dati precaricati dal Fisco.

La detrazione per le spese universitarie

L’art.15 del TUIR, alla lettera e) riconosce la detrazione del 19% per le spese universitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i familiari a carico.

La detrazione opera senza limiti di spesa per le università pubbliche. Se si frequenta un’università privata è necessario tenere conto dei limiti fissati anno per anno dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, MIUR.

A tal proposito, il decreto n. 1324/2021 MIUR del 23 dicembre scorso, ha fissato gli importi massimi detraibili:

  • per le tasse e i contributi versati nel 2021 a università non statali,
  • per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master di primo e secondo livello.

Tali limiti devono essere considerati per la dichiarazione dei redditi di quest’anno con la quale si dichiarano i redditi prodotti nel 2021.

Le spese universitarie nel 730 precompilato

Come detto in premessa, nel 730 precompilato sono inserite anche le spese di istruzione comprese quelle per la frequenza dell’università, sia statale che privata. Sul portale dedicato alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una serie di FAQ.

In tal modo l’Agenzia delle entrate ha fornito delle indicazioni operative ai contribuenti che possono trovare delle incongruenze rispetto ai dati precaricati dal Fisco.

Nello specifico, il primo chiarimento riguarda i rimborsi di spese universitarie sostenute negli anni precedenti.

I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti sono esposti nella dichiarazione precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

Questo perchè il Fisco non sa se le spese oggetto di rimborso sono state detratte dalle tasse negli anni precedenti. La detrazione sarebbe illegittima considerato che poi il contribuente ha ottenuto un rimborso sulla spesa portata in detrazione. Tuttavia, se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, può modificare la dichiarazione precompilata. Riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

Un ulteriore aspetto chiarito riguarda il novero delle spese universitarie che il contribuente trova già inserite in precompilata.

Ebbene, nella dichiarazione precompilata sono riportate le spese relative a a contributi, tasse d’iscrizione e tasse regionali sostenute con riferimento all’immatricolazione e all’iscrizione a:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione e di perfezionamento;
  • master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati corsi di dottorato di ricerca.

Ulteriori spese inserite nella precompilata

Sono incluse nel 730 precompilato  anche le spese sostenute per: ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo, ecc.

Dal 2016, sono presenti nel 730 precompilato anche i dati dei rimborsi di spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università, nonché i dati dei rimborsi delle spese universitarie comunicati dal sostituto di imposta nella CU del contribuente nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – Art. 51 Tuir”.