Entro il 2 ottobre era possibile presentare il 730. La scadenza valeva sia per il modello ordinario che per quello precompilato. Laddove dopo l’invio il contribuente si è accorto di aver commesso degli errori a suo sfavore, può rimediare presentando un 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre.

La compilazione del 730 integrativo può variare a seconda della correzione che si intende apportare alla dichiarazione originaria presentata entro lo scorso 2 ottobre.

Infatti, può trattarsi di un’integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata; di un’integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta; di un’integrazione  della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

Diciamo fin da subito che non è mai possibile ricorrere al 730 integrativo laddove nella dichiarazione originaria è stato commesso un errore che è a favore del contribuente. A favore, nel senso che ha determinato il versamento di un’imposta inferiore a quello effettivamente dovuta o un credito maggiore di quello spettante. Si pensi ad esempio all’omessa indicazione di un reddito. In tale caso è obbligatorio il modello Redditi.

Il 730 integrativo

Se per il 730 ordinario o precompilato che andava presentato entro lo scorso 2 ottobre il contribuente poteva anche decidere di occuparsi direttamente del dichiarativo tramite il portale della dichiarazione precompilata, lo stesso non può dirsi per il 730 integrativo.

Infatti, così come riportato nelle istruzioni al 730/2023, il modello integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione da effettuare. Se l’assistenza sul mod.

730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

Dunque, il contribuente che intende ricorrere al 730 integrativo deve tenere bene a mente questo passaggio cruciale.

730 integrativo. C’è tempo fino al 25 ottobre

A seconda della situazione in cui si trova il contribuente, il frontespizio del 730 deve essere compilato tramite appositi codici.

Infatti, nella relativa casella “730 integrativo” è possibile indicare un codice che va da 1 a 3.

Il contribuente indicherà:

  • il codice 1 laddove intenda procedere con un’integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata ( ad esempio nella dichiarazione originaria ha omesso di indicare una rata della detrazione per ristrutturazione);
  • il codice 2 laddove volesse integrare i dati relativi al sostituto d’imposta che è il soggetto tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga.

Come da istruzioni di compilazione del 730/2023

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Detto ciò, un’ulteriore ipotesi di integrazione riguarda il codice 3. Tale codice dovrà essere utilizzato laddove il ricorso al 730 integrativo sia necessario sia rispetto ai dati del sostituto d’imposta sia rispetto ai dati reddituali o di spesa inseriti nella precedente dichiarazione da correggere.

Infine, è utile segnale che nella parte riservata ai messaggi del Mod. 730-3 integrativo deve essere data comunicazione al contribuente dell’importo di cui otterrà il rimborso.  Tali importi sono quelli che dovranno essere comunicati tramite il Mod.

730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettuerà l’eventuale conguaglio.

Riassumendo…

  • Entro il 25 ottobre è possibile presentare il 730 integrativo;
  • sono ammesse integrazioni che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto alla dichiarazione da correggere;
  • non è mai possibile ricorrere al 730 integrativo laddove nella dichiarazione originaria è presente un errore che è a favore del contribuente.