L’Agenzia delle entrate ha adottato un nuovo provvedimento con il quale ha individuato i casi in cui i 730/2023, redditi 2022,  con esito a rimborso, possono essere oggetto di controllo preventivo con conseguente ritardo sui conguagli.

In sostanza vengono confermati i c.d. elementi di incoerenza già in essere per lo scorso anno.

Un’eventuale attivazione dei controlli preventivi potrebbe far slittare i rimborsi fino a 6 mesi o anche più. Vediamo nello specifico chi rischia di dover aspettare il nuovo anno prima di ricevere i rimborsi risultanti dalla propria dichiarazione.

I controlli preventivi sul 730

L’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede i c.d. controlli preventivi sul 730.

In particolare, in caso di modifiche al 730 precompilato che incidono sul reddito dichiarato o sull’imposta da versare che:

  • presentano elementi di incoerenza;
  • determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro;

l’Agenzia delle entrate può effettuare i c.d. controlli preventivi.

Tale tipo di controlli sono effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

I controlli in parola, possono essere attivati entro un termine preciso ossia entro entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

L’eventuale attivazione dei controlli preventivi comporta che il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Ovvero dalla data della trasmissione. Se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Attivazione dei controlli preventivi. Come viene informato il contribuente

Se la dichiarazione, presentata direttamente o tramite intermediario, è sottoposta a controlli preventivo, il contribuente deve essere avvisato.

In particolare, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°4/2018, una volta che sono scattati controlli sul 730:

  • per le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica. Si considera l’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente in fase di presentazione diretta della dichiarazione.
  • Se invece il contribuente ha presentato il dichiarativo tramite il proprio sostituto d’imposta, per il tramite di un CAF o di un professionista abilitato, l’Agenzia delle entrate informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Quest’ultimo sua volta comunica al contribuente l’attivazione dei controlli preventivi.

Il Caf/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.

Questo perché conguagli devono essere sospesi.

730. I casi in cui scattano i controlli sui rimborsi

I controlli in parola dunque scattano in presenza di elementi di incoerenza.

In base al provvedimento approvato la scorsa settimana dall’Agenzia delle entrate, sono considerati elementi di incoerenza lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti:

  • nei modelli di versamento,
  • nelle certificazioni uniche e
  • nelle dichiarazioni dell’anno precedente.

Il riscontro può essere effettuato anche rispetto ai dati di spesa comunicati da soggetti terzi. Si pensi alle spese universitarie, di ristrutturazione ecc.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrata ha individuato gli elementi di incoerenza che fanno scattare i controlli sul 730-2023 con esito a rimborso;
  • sono confermati gli elementi di incoerenza dello scorso anno;
  • i controlli preventivi possono attivarsi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine;
  • il rimborso è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.