Ho da poco presentato il 730, tuttavia mi sono accorto di non avere indicato un reddito da locazione. Inserendo tale reddito dovrei versare un’imposta maggiore di circa 400€. Entro la prossima settimana presenterò il modello Redditi correttivo.

 

Sono consapevole di dover versare oltre alla maggiore imposta anche gli interessi e la sanzione ravvedibile del 30%.

 

A tal proposito , gli interessi e la riduzione da applicare in ravvedimento alla sanzione del 30% decorrono dal 30 settembre o da altra data? Il 30 settembre rappresenta il termine ultimo di presentazione del 730.

 

Possono provvedere a versare la maggiore imposta e poi successivamente la sanzione?

Il 730 in caso di errori a sfavore

La mancata indicazione del reddito da locazione, può essere sanata in prima battuta entro il prossimo 30 novembre; termine che coincide con la scadenza ordinaria per la presentazione del modello Redditi.

 

Difatti, l’omessa indicazione di un reddito può essere sanata solo con un modello Redditi.

 

A tal proposito il modello Reddito può esser presentato:

 

  • entro il 30 novembre 2020 (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), ancora
  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

 

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente paga il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione  ravvedibile.

La correttiva nei termini

Nel caso su esposto, il contribuente presenterà il modello Redditi a breve, dunque non andrà oltre il 30 novembre.

Se presento il modello Reddito a correzione del 730 entro il prossimo 30 novembre:

 

  • nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e
  • sono dovuti solo gli interessi e la sanzione del 30%  per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta.

 

Da quando decorrono gli interessi e la riduzione sanzionatoria applicabile? 

 

La sanzione è ravvedibile, la data a cui rapportare le percentuali di riduzione di cui all’art.

13 del D.Lgs 472/1997 e calcolare gli interessi è quella del 30 giugno 2020. Data che coincide con il c.d tax day.

 

Dunque:

  • non si prende a riferimento il termine di presentazione del 730,
  • ma la scadenza per il versamento del saldo e dell’acconto da parte delle persone fisiche.

Il Ravvedimento frazionato

In merito alla possibilità di versare prima la maggiore imposta dovuta e poi la sanzione, non si ravvedono motivi ostativi. In tale caso si parla di ravvedimento frazionato, art.13-bis D.Lgs 472/1997.

 

Prima che il ravvedimento frazionato fosse ammesso per legge, la sua applicazione era già stata riconosciuta dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°42/e 2016.

 

Come funziona il ravvedimento frazionato?

 

Ipotizziamo che il versamento dell’imposta è effettuato trascorsi 95 giorni dal tax day del 30 giugno.

 

In caso di ravvedimento frazionato:

 

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta (nel caso ipotizzato la sanzione del 30%)
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo (95 giorni);
  • la riduzione  applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).

 

Se si paga entro il termine per presentare il modello Redditi 2021, la sanzione da versare è ridotta a 3.75%; 1/8 del 30%.

Tuttavia, se prima del versamento della sanzione, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento , il contribuente perde  la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.