Tra le spese da portare in detrazione nel 730 2015 ci sono quelle funebri sostenute per la morte dei familiari indicati ex articolo 433 del codice civile o per il decesso di affidati o affiliati. Nella dichiarazione dei redditi viene detratto il 19% della spesa sostenuta per il funerale fino ad un massimo di 1.549,37 euro (quindi 294,38 euro per ogni funerale).   Se le spese sono state sostenute da più familiari, questi ultimi possono dividere la detrazione anche se la fattura è intestata ad uno solo e sempre nel limite massimo di 1.549,37 euro per ogni familiare defunto.

La cifra va indicata nel Quadro E – Oneri e spese del modello 730 2015. L’evento di lutto deve riferirsi all’anno 2014 (vale il criterio di cassa per cui la detraibilità della spesa, per il soggetto che l’ha sostenuta, scatta relativamente al periodo in cui è stato versato l’importo che emerge dal documento contabile). Il codice di riferimento è il numero 14 da inserire, nell’ordine, nei righi da E8 a E12 del modello 730/2015. Va da sé che se ci sono stati più eventi funebri andranno compilato i diversi righi nell’ordine.

Detrazione spese funebri: quali parentele vi rientrano

I legami di parentela con il defunto ammessi alla detrazione sono: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in mancanza di questi, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro assenza, gli ascendenti prossimi e gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei primi sui secondi. La detrazione per le spese funebri viene riconosciuta anche se il familiare non è fiscalmente a carico.  Spese funebri: criteri per la detraibilità sul 730 Oltre al vincolo di parentela, che, come abbiamo visto sopra, rileva anche se il familiare non è fiscalmente a carico, necessario che sussista un rapporto di causa-effetto tra l’evento del decesso del familiare ed il sostenimento delle spese.

Le spese inoltre devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono destinate. In base a questi principi possiamo dedurre che non sono detraibili le spese di esumazione e re inumazione neanche quelle sostenute con anticipo in previsione di un evento di lutto, come l’acquisto del loculo premorte.