Il 110% spetta anche a imprenditori e professionisti per gli immobili facenti parte di un condominio e utilizzati nella sfera lavorativa; la detrazione è riconosciuta  per interventi realizzati sulle parti comuni  qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini.

 

Detto ciò, oltre alla detrazione della spesa, professionisti e imprese potrebbero beneficare anche della deduzione della stessa sul reddito professionale/di impresa.

 

Ecco in chiaro quando è possibile beneficiare sia della detrazione che della deduzione.

 

Le indicazioni operative possono essere rinvenute in un precedente documento di prassi del Fisco relativo all’eco bonus ordinario.

Il super bonus al 110%: gli interventi agevolabili

Il super bonus 110% è previsto dall’art.119 del D.L. 34/2020 per specifici lavori effettuati su immobili residenziali.

 

In particolare si può scaricare dalle tasse il 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Con il termine “effettuati” si intende che le spese devono essere pagate nell’arco di tempo sopra citato.

I soggetti beneficiari

Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110% in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Ad esempio, si pensi allo studio del commercialista  che si trova all’interno di un condominio residenziale oggetto di lavori.

 

In tale caso, anche il professionista potrà beneficiare del 110%.

 

Nessuna limitazione soggettiva alla detrazione:

  • sia per imprenditori
  • che per professionisti,

 

laddove l’immobile oggetto dei lavori è quello afferente la propria sfera privata/familiare.

Detrazione e deduzione: quando è ammessa?

Fatta tale ricostruzione è utile mettere in evidenza che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 20/e 2011 ha chiarito che “posto che il beneficio in commento ( si riferiva all’eco bonus ordinario) spetta anche agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare:

 

  • sia immobili abitativi
  • che immobili strumentali all’esercizio dell’attività,

 

si ritiene che il contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale”.

 

Difatti secondo il Fisco, le spese di risparmio energetico, sostenute dal professionista per l’immobile utilizzato anche promiscuamente per la sua attività:

 

  • possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo (art.54 del TUIR)
  • e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione.

 

Purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio.

 

In conclusione, rispettati i paletti sopra esposti ,al professionista e all’impresa spetta sia la deduzione del costo non capitalizzato sia la detrazione.

Naturalmente, se l’immobile oggetto dei lavori detraibili al 110% è quello riconducibile unicamente alla sfera privata, il professionista beneficia della “sola” detrazione.