Lo stato di “handicap” che porta al riconoscimento della legge 104, è definito dall’articolo 3, comma 1 della medesima legge. Qui, al comma 3, è anche definito lo stato di gravità.

In particolare, secondo la citata norma, è persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L’handicap, e lo stato di gravità, sono stabiliti nella certificazione emessa dalla commissione medica accertatrice dell’INPS.

Una certificazione emanata entro 90 giorni dalla domanda per avere la 104.

In redazione a questo proposito è giunto un quesito, in cui ci viene chiesto se è possibile, con la c.d. certificazione provvisoria, comunque, godere delle agevolazioni 104 e cosa succede se poi l’INPS non riconosce lo stato di handicap.

La domanda all’INPS

Il primo passo da fare per vedersi riconoscere la 104 è quello di rivolgersi ad un medico certificatore. Si tratta, in genere, del medico di famiglia che certifica lo stato di handicap del soggetto.

Una volta ottenuto il rilascio di tale certificato si può fare domanda all’INPS territorialmente competente. Alla domanda si associa il numero del predetto certificato che il medico certificatore ha già inviato telematicamente all’INPS.

La domanda per la 104 la si può fare online direttamente dal sito INPS oppure rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria dei disabili (ad esempio, ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Il certificato introduttivo del medico vale 90 giorni. Una volta fatta la domanda, poi la commissione medica dell’INPS è chiamata ad accertate lo stato dell’handicap e pronunciarsi. Ciò deve esser fatto entro 90 giorni. La commissione rilascia, quindi, il relativo verbale in cui può essere certificato lo stato di:

  • non portatore di handicap;
  • portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3, comma 1, Legge104/92;
  • portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/92).

La certificazione provvisoria per la 104, quando e chi la rilascia

Come detto, la commissione è chiamata a pronunciarsi entro 90 giorni dalla domanda.

Tuttavia, è previsto che se passano 45 giorni senza pronuncia, è possibile nel frattempo richiedere il rilascio di una certificazione provvisoria della disabilità.

Tale certificazione provvisoria può essere rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità. Ha piena efficacia fino alla pronuncia dell’accertamento definitivo della disabilità stessa e permette di accedere a tutte le agevolazioni previste (quindi, come se l’handicap fosse stato accertato).

Quindi, ad esempio, con la certificazione provvisoria è già possibile avere permessi retribuiti dal lavoro, congedo straordinario retribuito della durata di 2 anni, diritto di preferenza nella scelta della sede lavorativa, ecc.

Attenzione però che se l’accertamento definitivo non riconoscerà la disabilità grave, l’INPS procederà al recupero di eventuali somme indebitamente percepite per aver fruito di dette agevolazioni.

Riassumendo…

  • l’handicap e lo stato di gravità per avere la 104 (art. 3 commi 1 e 3 legge 104/1992) sono stabiliti nella certificazione emessa dalla commissione medica dell’INPS
  • la certificazione INPS è emanata entro 90 giorni dalla domanda per avere la 104
  • se l’INPS non si pronuncia nei primi 45 giorni, è possibile chiedere intanto il rilascio di una certificazione provvisoria da parte di un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità dell’handicap
  • la certificazione provvisoria ha efficacia fino all’accertamento definitivo e permette di accedere a tutte le agevolazioni previste
  • se l’accertamento definitivo non conferma quanto scritto nella certificazione provvisoria, l’INPS provvederà a recuperare quanto già indebitamente goduto dal soggetto.